Incarto n. 10.2003.242/POM DA 849/2003
Bellinzona 22 agosto 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________, ____________________.1984, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe, diplomato meccanico costruttore;
prevenuto colpevole di ricettazione;
per avere richiesto a __________ __________ e quindi ricevuto, un cavo __________ __________ __________ del valore di fr. 59.--, che sapeva o doveva presumere fosse provento da un reato contro il patrimonio, in specie da un furto commesso da quest’ultimo in data 5 dicembre 2002 presso il centro commerciale __________ __________ SA di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall' art. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS combinato con l’art. 172 ter cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.— (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art 49 cfr. 3 CPS).
2. Al versamento dell’importo di frs. 59.- alla parte civile __________ SA, rappresentata da __________ __________, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 litt. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 49 cfr. 4 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5. Si rinvia la parte civile __________ SA, rappresentata da __________ __________, al competente foro civile per ulteriori richieste di risarcimento (art. 267 CPP).
6. Il procedimento penale contro __________ __________ viene disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente.
vista l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data odierna, aperto alle ore 15.00, al quale
sono presenti:
l’accusato, __________, __________ la parte civile, __________ SA __________ __________, __________ rappr. dal signor __________ __________, __________
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del rappresentante della parte civile;
sentito per ultimo l'accusato, il quale conferma l’opposizione a suo tempo sollevata al decreto di accusa in narrativa, protestando la sua completa estraneità ai fatti contestatigli e postulando in conclusione di essere prosciolto integralmente da qualsiasi imputazione di reato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.è __________ autore colpevole del reato di ricettazione?
2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?
3.è __________ da condannare al versamento di un importo di fr. 59.— alla parte civile __________ __________ SA, __________, a titolo di risarcimento?
4.Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cfr. 4, 63, 106 cpv. 2, 160 cfr. 1 e 172 ter cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito no. 1 e negativamente al quesito no. 3;
dichiara __________ __________,
autore colpevole del reato di ricettazione, art. 160 cifra 1 cpv. 1 combinato con l’art. 172 ter cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a __________ il 5 dicembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA __________/__________del __________
condanna _________ __________________, __________1984 di __________e __________ n. __________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe;
1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo di un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro tale termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, Viale __________ , __________, __________ SA __________ __________ __________, __________, rappr. da: __________ __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 200.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 700.00 totale