Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.05.2003 10.2002.96

21 maggio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·489 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.96/AMM DAP 2258/2002

Bellinzona 21 maggio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, fu __________ __________ e di __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1957, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________ __________, coniugato, capo manovra specializzato __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        perturbamento del servizio ferroviario,

                                        per aver negligentemente messo in grave pericolo l'integrità delle persone e la proprietà altrui allorquando, in qualità di capo manovra specializzato presso la stazione ferroviaria di __________, ometteva di verificare il funzionamento dei freni della carrozza ristorante n. __________-__________ regolarmente lasciata sul binario 131 così che, in occasione del lancio della stessa, contravvenendo al punto 3.2.2 del regolamento __________ inerente alla manovra dei convogli ferroviari, la stessa risultava priva di controllo collidendo violentemente contro la carrozza postale n. __________-__________-__________ sostante sul binario tronco __________,

                                        reato previsto dall'art. 238 cpv. 2 CP;

fatti avvenuti                       il 12 gennaio 2002 a __________ perseguito                       con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.–

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;

indetto                               il dibattimento per il 21 maggio 2003, al quale  sono intervenuti l'accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

                                        2.2  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    3.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di perturbamento del servizio ferroviario, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2002;

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del GIAR, __________.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

10.2002.96 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.05.2003 10.2002.96 — Swissrulings