Incarto n. 10.2002.96/AMM DAP 2258/2002
Bellinzona 21 maggio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, fu __________ __________ e di __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1957, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________ __________, coniugato, capo manovra specializzato __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di perturbamento del servizio ferroviario,
per aver negligentemente messo in grave pericolo l'integrità delle persone e la proprietà altrui allorquando, in qualità di capo manovra specializzato presso la stazione ferroviaria di __________, ometteva di verificare il funzionamento dei freni della carrozza ristorante n. __________-__________ regolarmente lasciata sul binario 131 così che, in occasione del lancio della stessa, contravvenendo al punto 3.2.2 del regolamento __________ inerente alla manovra dei convogli ferroviari, la stessa risultava priva di controllo collidendo violentemente contro la carrozza postale n. __________-__________-__________ sostante sul binario tronco __________,
reato previsto dall'art. 238 cpv. 2 CP;
fatti avvenuti il 12 gennaio 2002 a __________ perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.–
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;
indetto il dibattimento per il 21 maggio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l'imputato è autore colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di perturbamento del servizio ferroviario, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2002;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del GIAR, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: