Incarto n. 10.2002.334/AMM DAP 2535/1999
Bellinzona 10 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare
__________ __________ __________, fu __________ __________ e fu __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliata a __________, via __________ __________, vedova, __________
accusata di ingiuria, art. 177 CP;
per fatti avvenuti tra il __________ e il __________ __________ 1999 a __________;
perseguita con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone quanto segue:
1. __________ __________ __________ è mandata esente da pena, essendo l'ingiuria stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un comportamento sconveniente, segnatamente seguendola e scattando delle foto della stessa contro la sua volontà,
2. non si prelevano tasse o spese di giudizio;
e inoltre rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese di risarcimento;
vista l'opposizione interposta dalla parte civile il 29 novembre 1999;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura un delitto contro l'onore nel senso degli art. 173 segg. CP;
che secondo l'art. 178 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in due anni;
che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
che dal mese di marzo 2000 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;
che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa due anni dopo di allora, ossia nel mese di marzo 2002;
che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, tra il __________ e il __________ __________ 1999;
che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta quattro anni dopo, ossia il 4 settembre 2003;
che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita __________.__________/__________ del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);
per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 178 vCP; 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________ __________ __________ è prosciolta dall'accusa di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, __________, – __________ __________, __________ __________ __________,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.