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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.09.2003 10.2002.334

September 10, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·524 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.334/AMM DAP 2535/1999

Bellinzona 10 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

__________ __________ __________, fu __________ __________ e fu __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliata a __________, via __________ __________, vedova, __________  

accusata di                        ingiuria, art. 177 CP;

per fatti avvenuti                  tra il __________ e il __________ __________ 1999 a __________;

perseguita                          con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone quanto segue:

                                       1.  __________ __________ __________ è mandata esente da pena, essendo l'ingiuria stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un comportamento sconveniente, segnatamente seguendola e scattando delle foto della stessa contro la sua volontà,

                                       2.  non si prelevano tasse o spese di giudizio;

e inoltre                                 rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese di risarcimento;

vista                                 l'opposizione interposta dalla parte civile il 29 novembre 1999;

considerato                     che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura un delitto contro l'onore nel senso degli art. 173 segg. CP;

                                       che secondo l'art. 178 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in due anni;

                                       che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

                                       che dal mese di marzo 2000 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;

                                       che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa due anni dopo di allora, ossia nel mese di marzo 2002;

                                       che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, tra il __________ e il __________ __________ 1999;

                                       che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta quattro anni dopo, ossia il 4 settembre 2003;

                                       che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita __________.__________/__________ del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);

per questi motivi,               visti gli art. 72 n. 2 e 178 vCP; 273 segg. CPP;

pronuncia:               1.     __________ __________ __________ è prosciolta dall'accusa di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, __________, – __________ __________, __________ __________ __________,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del GIAR, Lugano.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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