Incarto n. 10.2002.229/AMM DAC 874/2001
Bellinzona 15 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ ed __________ n. __________, nato a __________ il __________ 1954, attinente di __________ __________, residente a __________, via __________, separato, architetto (difeso dall'avv. __________, __________)
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura __________ targata (__________essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.60 - max 3.08 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la parete della galleria;
reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 e 10 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a __________ il 4 agosto 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1500.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 6 novembre 2001;
indetto il dibattimento 15 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale eccepisce preliminarmente la prescrizione del reato di infrazione alle norme della circolazione; sul reato di circolazione in stato d'ebrietà, non contesta la gravità oggettiva del reato, né tanto meno il tasso alcolemico riscontrato, ma sottolinea la particolare situazione in cui l'imputato si è venuto a trovare: soffriva di una grave forma di depressione e, come se non bastasse, sua moglie aveva appena chiesto il divorzio; ciò ha portato l'accusato a bere, quella sera, oltre i limiti della decenza; il difensore rileva inoltre come l'accusato, nonostante i gravi problemi che lo affliggevano, non abbia mai tentato di giustificare o di banalizzare il reato; egli si è reso anzi conto della gravità dell'infrazione, nella quale non è più ricaduto e non ricadrà più; trattasi in definitiva di un episodio isolato, accaduto in un momento particolare della vita di una persona che per il resto non ha mai commesso infrazioni di sorta; tenuto conto di quanto sopra, oltre che del tempo trascorso dai fatti, il difensore conclude per una congrua riduzione della pena detentiva e del periodo di prova, così come per la riduzione della multa a fr. 1000.–;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l'imputato è autore colpevole di
1.1 circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 infrazione alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 n. 1 e 91 cpv. 1 LCS; 72 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per i fatti compiuti a __________ il 4 agosto 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2001;
proscioglie __________
dall'accusa di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna __________
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a:
– __________, per il tramite del difensore, – avv. __________, __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione della circolazione, __________ (__________), – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 1200.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
./. fr. 2000.– cauzione versata
fr. 200.– totale (da restituire al condannato)