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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.09.2003 10.2002.229

September 15, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·844 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.229/AMM DAC 874/2001

Bellinzona 15 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, di __________ ed __________ n. __________, nato a __________ il __________ 1954, attinente di __________ __________, residente a __________, via __________, separato, architetto (difeso dall'avv. __________, __________)  

accusato di                   1.  circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata (__________essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.60 - max 3.08 grammi per mille);

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la parete della galleria;

                                        reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 e 10 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti                       a __________ il 4 agosto 2001;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:

                                        1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2. alla multa di fr. 1500.–,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 6 novembre 2001;

indetto                               il dibattimento 15 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale eccepisce preliminarmente la prescrizione del reato di infrazione alle norme della circolazione; sul reato di circolazione in stato d'ebrietà, non contesta la gravità oggettiva del reato, né tanto meno il tasso alcolemico riscontrato, ma sottolinea la particolare situazione in cui l'imputato si è venuto a trovare: soffriva di una grave forma di depressione e, come se non bastasse, sua moglie aveva appena chiesto il divorzio; ciò ha portato l'accusato a bere, quella sera, oltre i limiti della decenza; il difensore rileva inoltre come l'accusato, nonostante i gravi problemi che lo affliggevano, non abbia mai tentato di giustificare o di banalizzare il reato; egli si è reso anzi conto della gravità dell'infrazione, nella quale non è più ricaduto e non ricadrà più; trattasi in definitiva di un episodio isolato, accaduto in un momento particolare della vita di una persona che per il resto non ha mai commesso infrazioni di sorta; tenuto conto di quanto sopra, oltre che del tempo trascorso dai fatti, il difensore conclude per una congrua riduzione della pena detentiva e del periodo di prova, così come per la riduzione della multa a fr. 1000.–;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di

                                        1.1  circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2  infrazione alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.                

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 n. 1 e 91 cpv. 1 LCS; 72 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara                           __________

                                        autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per i fatti compiuti a __________ il 4 agosto 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2001;

proscioglie                       __________

                                        dall'accusa di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna                         __________

                                        1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2. alla multa di fr. 1200.–,

                                        3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

– __________, per il tramite del difensore, – avv. __________, __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione della circolazione, __________ (__________), – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________:

                                        fr.                     1200.–         multa

                                        fr.                       250.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.–         spese giudiziarie

                                    ./.  fr.                     2000.–         cauzione versata

                                        fr.                      200.–         totale (da restituire al condannato)

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