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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.08.2003 10.2002.16

7 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·356 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.16, 10.2002.18/AMM DAP 1068/1999

Bellinzona 7 agosto 2003  

Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

richiamate le opposizioni 19 maggio e 1° giugno 1999 di

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ (__________) il __________ 1965, attinente di __________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato, tassista (difeso dall'avv. __________ __________, __________), e __________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ (__________) il __________ __________ 1963, cittadino macedone, domiciliato a __________, ____________________, coniugato, tassista (difeso dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

                                        interposte al decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ 1999 del Procuratore pubblico __________ __________, __________,

indetto il dibattimento         per il 7 agosto 2003, al quale sono comparsi gli accusati, i loro difensori e l'interprete;

ritenuto                            che al dibattimento gli accusati hanno sottolineato la loro buona fede e hanno negato, nella maniera più assoluta, di essere stati in qualche modo consapevoli di commettere una violazione della LDDS;

                                        che questo Giudice, esaminando gli atti istruttori, non può in effetti giungere al convincimento che gli accusati fossero consapevoli di aver aiutato i loro clienti a entrare clandestinamente in Svizzera, restando insoluta la questione del dolo eventuale;

                                         che gli accusati hanno nondimeno deciso, dato il tempo trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa e le conseguenze che ciò comporta sulla decorrenza del periodo di prova e sull'iscrizione a casellario giudiziale, di ritirare le opposizioni interposte al decreto d'accusa, prendendo atto che in virtù dell'art. 41 n. 4 CP l'iscrizione al casellario giudiziale deve essere cancellata trascorso il periodo di prova ossia, con il ritiro dell'opposizione, nel mese di maggio del 2001;

visti                                   gli art. 210 e 211 CPP,

decreta:                    1.     I procedimenti sono stralciati dai ruoli e il decreto d'accusa diventa esecutivo.

                                        Gli incarti sono ritornati al Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, per quanto di sua competenza.

                                 2.     Le tasse e le spese dei procedimenti davanti alla Pretura penale sono a carico dello Stato.

                                 3.     Intimazione a:

– __________, __________, – avv. __________, __________, – __________, __________, – avv. __________, __________, – Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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