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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.12.2001 INC.2001.58203

21 dicembre 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·224 parole·~1 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 582.2001.3 M                                                        Lugano, 21 dicembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17/18 dicembre 2001 da

__________,          __________;

(difeso di fiducia dall'avv. __________)

e trasmessa in data 19 dicembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

indetta, in data 21 dicembre 2001, un’udienza ex art. 283 CPP, in occasione della quale l’accusato, preso atto della disponibilità del magistrato inquirente di trasferirlo immediatamente al PCT, rispettivamente – a seconda dell’esito della visita specialistica ordinata oggi – in struttura medicalizzata atta a sostituire il carcere, ha dichiarato di ritirare la propria istanza, ciò che può venire constatato con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio, ed impugnabile avanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione;

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17/18 dicembre 2001 da __________ è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

          -    avv. __________, per sé e per l'accusato istante;

          -    Procuratore Pubblico avv. __________, con l'incarto MP di ritorno.

giudice __________

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