N. 582.2001.3 M Lugano, 21 dicembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17/18 dicembre 2001 da
__________, __________;
(difeso di fiducia dall'avv. __________)
e trasmessa in data 19 dicembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;
indetta, in data 21 dicembre 2001, un’udienza ex art. 283 CPP, in occasione della quale l’accusato, preso atto della disponibilità del magistrato inquirente di trasferirlo immediatamente al PCT, rispettivamente – a seconda dell’esito della visita specialistica ordinata oggi – in struttura medicalizzata atta a sostituire il carcere, ha dichiarato di ritirare la propria istanza, ciò che può venire constatato con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio, ed impugnabile avanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione;
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide :
1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17/18 dicembre 2001 da __________ è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l'accusato istante;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l'incarto MP di ritorno.
giudice __________