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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.07.2003 INC.2001.27401

10 luglio 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·197 parole·~1 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2001.27401

Lugano 10 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 maggio 2001 da

__________    

contro  

la decisione 2 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni che gli ha fatto divieto di abbandonare i territori dei comuni di __________;

preso atto della comunicazione 8 luglio 2003 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che dichiara che il mantenimento della misura impugnata non ha più ragione di sussistere e chiede di voler stralciare dai ruoli la procedura ricorsuale pendente;

considerato di conseguenza che il ricorso è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza conseguenza di spese giudiziarie;

richiamata la legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri ed in particolare i suoi art. 3 cpv. 2 lett. b, h e 32;

decide:

1.      Il ricorso è evaso, in quanto privo di oggetto.

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.      Intimazione:

         -    __________;

         -    Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona (incarto ABB __________ di ritorno).

                                                                                 giudice __________

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