Incarto n. INC.2001.27401
Lugano 10 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 maggio 2001 da
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contro
la decisione 2 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni che gli ha fatto divieto di abbandonare i territori dei comuni di __________;
preso atto della comunicazione 8 luglio 2003 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che dichiara che il mantenimento della misura impugnata non ha più ragione di sussistere e chiede di voler stralciare dai ruoli la procedura ricorsuale pendente;
considerato di conseguenza che il ricorso è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza conseguenza di spese giudiziarie;
richiamata la legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri ed in particolare i suoi art. 3 cpv. 2 lett. b, h e 32;
decide:
1. Il ricorso è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- __________;
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona (incarto ABB __________ di ritorno).
giudice __________