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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.04.2000 INC.2000.17603

20 aprile 2000·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·177 parole·~1 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 176.2000.3 L                                                         Lugano, 20 aprile 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 aprile 2000 da

__________

(patrocinata dalla lic. iur. __________, Studio avv. __________)

contro il rifiuto di colloqui liberi tra accusata e patrocinatrice implicitamente deciso dalla Procuratrice pubblica dott. __________, nel procedimento pendente contro la reclamante per titolo di violazione della legge federale sugli stupefacenti;

viste le osservazioni 17 aprile 2000 della magistrata inquirente, che assicura di disporre i postulati colloqui liberi dopo l'interrogatorio da parte sua dell'accusata aggiornato per il giorno successivo;

accertato che in effetti detti colloqui liberi sono stati concessi come preannunciato, per cui il reclamo diviene privo di oggetto, senza aggravio di spese giudiziarie;

osservato che la reclamante è al beneficio del gratuito patrocinio, per cui non ha senso l'attribuzione di ripetibili;

visti gli art. 64 e 280 ss CPP,

decide:

1.      Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Intimazione:

lic. iur. __________, Studio avv. __________ (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

-         Procuratrice pubblica dott. __________, sede.

                                                                         giudice __________

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