N. 176.2000.3 L Lugano, 20 aprile 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 aprile 2000 da
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(patrocinata dalla lic. iur. __________, Studio avv. __________)
contro il rifiuto di colloqui liberi tra accusata e patrocinatrice implicitamente deciso dalla Procuratrice pubblica dott. __________, nel procedimento pendente contro la reclamante per titolo di violazione della legge federale sugli stupefacenti;
viste le osservazioni 17 aprile 2000 della magistrata inquirente, che assicura di disporre i postulati colloqui liberi dopo l'interrogatorio da parte sua dell'accusata aggiornato per il giorno successivo;
accertato che in effetti detti colloqui liberi sono stati concessi come preannunciato, per cui il reclamo diviene privo di oggetto, senza aggravio di spese giudiziarie;
osservato che la reclamante è al beneficio del gratuito patrocinio, per cui non ha senso l'attribuzione di ripetibili;
visti gli art. 64 e 280 ss CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
lic. iur. __________, Studio avv. __________ (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);
- Procuratrice pubblica dott. __________, sede.
giudice __________