Incarto n. 60.2010.216
Lugano 30 luglio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4.6/2.7.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, a fini scientifici, l’accesso a dei reperti autoptici;
premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico che in data 2.7.2010 l’ha trasmessa a questa Camera per evasione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In vista dell’esame per l’ottenimento del titolo di tossicologo forense, l’istante chiede di poter avere accesso a dei rapporti autoptici alla redazione dei quali ha collaborato presso il Centro universitario romando.
2.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3.Questa Camera ha già ammesso che un interesse scientifico possa assurgere a interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In questo dato, è certamente dato l’interesse dell’istante, ad ottenere copia del reperti autoptici. A tutela delle persone coinvolte, dai rapporti saranno tolti i nomi delle persone decedute e lasciate solo le iniziali.
4.L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
5.Dato lo scopo della richiesta, si prescinde dalle tasse di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria