Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.216

July 30, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·331 words·~2 min·6

Summary

Istanza di ispezione agli atti

Full text

Incarto n. 60.2010.216  

Lugano 30 luglio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4.6/2.7.2010 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere, a fini scientifici, l’accesso a dei reperti autoptici;  

premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico che in data 2.7.2010 l’ha trasmessa a questa Camera per evasione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In vista dell’esame per l’ottenimento del titolo di tossicologo forense, l’istante chiede di poter avere accesso a dei rapporti autoptici alla redazione dei quali ha collaborato presso il Centro universitario romando.

2.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

3.Questa Camera ha già ammesso che un interesse scientifico possa assurgere a interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In questo dato, è certamente dato l’interesse dell’istante, ad ottenere copia del reperti autoptici. A tutela delle persone coinvolte, dai rapporti saranno tolti i nomi delle persone decedute e lasciate solo le iniziali.

4.L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

5.Dato lo scopo della richiesta, si prescinde dalle tasse di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2010.216 — Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.216 — Swissrulings