Incarto n. 60.2009.222
Lugano 22 giugno 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 8/9.6.2009 presentato da
IS 1
contro
la decisione 7.5.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. __________) che ha respinto un reclamo contro un ordine di sequestro emanato nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decisione 7.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) ha respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato dal qui ricorrente contro un ordine di sequestro emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel quadro del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;
che la decisione impugnata è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo dell’emanazione (copia della busta con il numero della raccomandata allegata al ricorso 8/9.6.2009), ed è pervenuta all’ufficio postale il giorno seguente (ricerca postale);
che a seguito di un “ordine di trattenere la corrispondenza” dato alle poste dal qui ricorrente in data 29.4.2009, la sua corrispondenza è stata trattenuta fino al 2.6.2009, come peraltro ammesso nel ricorso e documentato con l’ordine scritto impartito alle poste allegato al gravame;
che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (come ricordato peraltro dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata, punto 7, p. 3) che l’ordine di posta da trattenere non permette di interrompere i termini di ricorso (al di là degli usuali sette giorni di giacenza delle raccomandate), e che ciò vale a maggior ragione per chi sa dell’esistenza di una procedura che lo concerne;
che il termine di dieci giorni di ricorso dell'art. 285 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere al più tardi il 15.5.2009 (giorno di scadenza del termine di giacenza di sette giorni), ed è venuto a scadere il 25.5.2009;
che l'istanza è stata spedita l’8.6.2009 ed è pervenuta a questa Camera il giorno successivo (cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quindi il gravame è manifestamente tardivo, ciò che esclude l’esame del merito;
che la situazione di fatto chiara e la manifesta tardività del ricorso esclude di interpellare il ricorrente ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che la tardività del ricorso non priva il ricorrente della possibilità di chiedere nuovamente una decisione di dissequestro al procuratore pubblico;
che il gravame, in quanto tardivo, è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 284 e ss. CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria