Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 22.06.2009 60.2009.222

22 juin 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·576 mots·~3 min·4

Résumé

Ricorso in materia di sequestro. ricevibilità. tempestività

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.222  

Lugano 22 giugno 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 8/9.6.2009 presentato da

 IS 1   

  contro  

la decisione 7.5.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli (inc. __________) che ha respinto un reclamo contro un ordine di sequestro emanato nel contesto del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

                                         che con decisione 7.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________) ha respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato dal qui ricorrente contro un ordine di sequestro emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel quadro del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

                                         che la decisione impugnata è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo dell’emanazione (copia della busta con il numero della raccomandata allegata al ricorso 8/9.6.2009), ed è pervenuta all’ufficio postale il giorno seguente (ricerca postale);

                                         che a seguito di un “ordine di trattenere la corrispondenza” dato alle poste dal qui ricorrente in data 29.4.2009, la sua corrispondenza è stata trattenuta fino al 2.6.2009, come peraltro ammesso nel ricorso e documentato con l’ordine scritto impartito alle poste allegato al gravame;

                                         che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (come ricordato peraltro dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata, punto 7, p. 3) che l’ordine di posta da trattenere non permette di interrompere i termini di ricorso (al di là degli usuali sette giorni di giacenza delle  raccomandate), e che ciò vale a maggior ragione per chi sa dell’esistenza di una procedura che lo concerne;

                                         che il termine di dieci giorni di ricorso dell'art. 285 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere al più tardi il 15.5.2009 (giorno di scadenza del termine di giacenza di sette giorni), ed è venuto a scadere il 25.5.2009;

                                         che l'istanza è stata spedita l’8.6.2009 ed è pervenuta a questa Camera il giorno successivo (cfr. timbri sulla busta agli atti);

                                         che quindi il gravame è manifestamente tardivo, ciò che esclude l’esame del merito;

                                         che la situazione di fatto chiara e la manifesta tardività del ricorso esclude di interpellare il ricorrente ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

                                         che la tardività del ricorso non priva il ricorrente della possibilità di chiedere nuovamente una decisione di dissequestro al procuratore pubblico;

                                         che il gravame, in quanto tardivo, è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 e ss. CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2009.222 — Ticino Camera dei ricorsi penali 22.06.2009 60.2009.222 — Swissrulings