Incarto n. 60.2008.99
Lugano 21 maggio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.3.2008 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’inc. __________ della Camera dei ricorsi penali;
visti gli scritti 11.4.2008 del procuratore pubblico Rosa Item e 11/14.4.2008 di PI 2, che – entrambi – si rimettono al giudizio di questa Camera;
preso atto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 17.2.2002 PI 2 ha denunciato il furto di un autoveicolo;
che con decisione 23.9.2003 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale (NLP __________);
che PI 2 – con istanza 6/7.10.2003 – ha postulato la promozione dell’accusa nei confronti del padre PI 1 per titolo di furto subordinatamente appropriazione indebita;
che con giudizio 12.1.2005 – cresciuto in giudicato – questa Camera ha respinto, per quanto ricevibile, il predetto gravame in considerazione della tardiva querela penale (inc. __________);
che l’8.10.2004 PI 1 ha introdotto nei confronti di PI 2, davanti alla IS 1, un’azione di restituzione di beni immobili dopo che “(…) aveva revocato le donazioni immobiliari fatte al figlio a seguito della circostanza che quest’ultimo ha formulato in data 6 ottobre 2003 un’istanza di promozione dell'accusa per titolo di furto e appropriazione indebita dopo emissione del non luogo a procedere a firma PP avv. Rosa Item il 23 settembre 2003” (istanza 26/27.3.2008) [inc. __________];
che, nel contesto di questo procedimento, con ordinanza 26.3.2008 il pretore del distretto di __________ ha ammesso, tra l’altro, il richiamo dell’inc. __________ di questa Camera;
che la IS 1 chiede pertanto a questa Camera di mettere a disposizione il predetto incarto;
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che, come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;
che inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;
che nella fattispecie la domanda è stata presentata dalla IS 1, davanti alla quale è pendente una causa civile in connessione con il suddetto procedimento penale;
che si deve quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti richiesti;
che l’istanza è accolta;
che l’inc. __________ di questa Camera è trasmesso in allegato alla presente decisione;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che le addosserà alle parti secondo le norme della procedura civile.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria