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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.05.2008 60.2008.99

21. Mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·721 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2008.99  

Lugano 21 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.3.2008 presentata dalla

IS 1, ,

  tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’inc. __________ della Camera dei ricorsi penali;  

visti gli scritti 11.4.2008 del procuratore pubblico Rosa Item e 11/14.4.2008 di PI 2, che – entrambi – si rimettono al giudizio di questa Camera;

preso atto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 17.2.2002 PI 2 ha denunciato il furto di un autoveicolo;

                                         che con decisione 23.9.2003 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale (NLP __________);

                                         che PI 2 – con istanza 6/7.10.2003 – ha postulato la promozione dell’accusa nei confronti del padre PI 1 per titolo di furto subordinatamente appropriazione indebita;

                                         che con giudizio 12.1.2005 – cresciuto in giudicato – questa Camera ha respinto, per quanto ricevibile, il predetto gravame in considerazione della tardiva querela penale (inc. __________);

                                         che l’8.10.2004 PI 1 ha introdotto nei confronti di PI 2, davanti alla IS 1, un’azione di restituzione di beni immobili dopo che “(…) aveva revocato le donazioni immobiliari fatte al figlio a seguito della circostanza che quest’ultimo ha formulato in data 6 ottobre 2003 un’istanza di promozione dell'accusa per titolo di furto e appropriazione indebita dopo emissione del non luogo a procedere a firma PP avv. Rosa Item il 23 settembre 2003” (istanza 26/27.3.2008) [inc. __________];

                                         che, nel contesto di questo procedimento, con ordinanza 26.3.2008 il pretore del distretto di __________ ha ammesso, tra l’altro, il richiamo dell’inc. __________ di questa Camera;

                                         che la IS 1 chiede pertanto a questa Camera di mettere a disposizione il predetto incarto;

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

                                         che, come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;

                                         che inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

                                         che nella fattispecie la domanda è stata presentata dalla IS 1, davanti alla quale è pendente una causa civile in connessione con il suddetto procedimento penale;

                                         che si deve quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti richiesti;

                                         che l’istanza è accolta;

                                         che l’inc. __________ di questa Camera è trasmesso in allegato alla presente decisione;

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che le addosserà alle parti secondo le norme della procedura civile.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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