Incarto n. 60.2007.465
Lugano 16 gennaio 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/23.11.2007 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario;
richiamate le osservazioni 27/28.11.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali chiede di respingere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel quadro di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario, sono emerse alcune circostanze di fatto legate ad un altro agente di custodia. Per questo motivo, la __________ istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale per valutare la posizione di questo altro agente di custodia, in relazione ad eventuali trasgressioni di doveri di custodia e per garantire la sicurezza del penitenziario.
2. Nelle proprie osservazioni il procuratore generale comunica che nei confronti dell’altro agente di custodia non è stata aperta alcuna istruttoria penale, di modo che la richiesta di accesso agli atti deve essere respinta.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.
4. Nel presente caso, non essendo stato aperto alcun procedimento penale a carico dell’agente di custodia, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante ad accedere agli atti del procedimento penale, ritenuto comunque come la situazione sia conosciuta sia al Ministero pubblico, sia alla polizia cantonale.
5. L’istanza è pertanto respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria