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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.01.2008 60.2007.465

16. Januar 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·400 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Divisione della giustizia quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.465  

Lugano 16 gennaio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/23.11.2007 presentata dalla

IS 1, ,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario;  

richiamate le osservazioni 27/28.11.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali chiede di respingere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel quadro di un procedimento penale a carico di un agente di custodia del penitenziario, sono emerse alcune circostanze di fatto legate ad un altro agente di custodia. Per questo motivo, la __________ istante chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale per valutare la posizione di questo altro agente di custodia, in relazione ad eventuali trasgressioni di doveri di custodia e per garantire la sicurezza del penitenziario.

                                   2.   Nelle proprie osservazioni il procuratore generale comunica che nei confronti dell’altro agente di custodia non è stata aperta alcuna istruttoria penale, di modo che la richiesta di accesso agli atti deve essere respinta.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, non essendo stato aperto alcun procedimento penale a carico dell’agente di custodia, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante ad accedere agli atti del procedimento penale, ritenuto comunque come la situazione sia conosciuta sia al Ministero pubblico, sia alla polizia cantonale.

                                   5.   L’istanza è pertanto respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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