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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.03.2008 60.2006.312

16 marzo 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,234 parole·~6 min·5

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. assunzione del procedimento da parte del Cantone Ticino. incompetenza della Camera dei ricorsi penali

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.312  

Lugano 16 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2006 presentata da

IS 1, , già patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 30.8.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che osserva che, contro il citato giudizio, ha presentato ricorso per cassazione, ancora inevaso, rispettivamente che l’arresto dell’istante è stato ordinato dalle autorità del Canton __________, procedimento assunto in seguito dal Cantone Ticino – e 8/13.9.2006 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con atto di accusa 21.12.2004, a valere quale atto di accusa aggiuntivo al decreto di accusa 28.5.2002 per titolo di ricettazione (DAC __________), il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 – in detenzione preventiva dal 25.4.1996 all’1.5.1996 – siccome accusata di ricettazione [per avere, a __________, nel periodo ottobre 1994 – aprile 1995, acquistato da __________, membro di una banda che aveva messo a segno numerosi furti e rapine nella Svizzera interna, una partita di gioielli, nonché cinque orologi (…), per il prezzo complessivo di CHF 21'000.--, da lei poi rivenduti a terzi con un utile netto di CHF 7'000.--, sapendo o dovendo presumere ottenuti mediante reati contro il patrimonio (punto 1 dell’ACC __________)], di appropriazione indebita, di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di mancata soppressione di documenti (ACC __________);

                                         che con giudizio 24.8.2005 la suddetta Corte ha dichiarato l’accusata autrice colpevole di appropriazione indebita [per essersi, a __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel corso del 1998, indebitamente appropriata del brillante di fu __________, affidatole perché ottenesse un finanziamento costituendolo in pegno presso l’Istituto prestiti su pegno di __________; nel novembre 1999, indebitamente appropriata di due anelli in oro bianco, di cui uno con diamanti, a lei affidati in conto vendita da __________ (decisione 24.8.2005, p. 34, inc. TPC __________)] rispettivamente ha prosciolto l’accusata dalle ulteriori citate imputazioni;

                                         che ha condannato IS 1 alla pena di un mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (inc. TPC __________);

                                         che con sentenza 20.8.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso per cassazione 3/4.10.2005 del procuratore pubblico presentato contro, tra l’altro, il proscioglimento dall’accusa di ricettazione (punto 1 dell’ACC __________) [inc. CCRP __________];

                                         che il 23/24.8.2006 – ancora pendente il ricorso per cassazione – IS 1 ha chiesto, in applicazione degli art. 317 ss. CPP, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino fosse condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito all’ingiusta detenzione da mettere in relazione con il reato di ricettazione di cui al punto 1 dell’ACC __________, l’importo di CHF 2'917.80, oltre interessi, di cui CHF 1'917.80 quale danno materiale e CHF 1'000.-- quale torto morale;

                                         che, secondo l’art. 317 del Codice di procedura penale del Canton Ticino, l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che il 2.4.1996 – nell’ambito di un procedimento penale per reati contro il patrimonio aperto dalle autorità del Canton __________ – il giudice istruttore del __________ ha chiesto agli inquirenti ticinesi di procedere all’audizione di IS 1 ed alla perquisizione del suo domicilio / dei suoi locali commerciali (cfr. Untersuchungsakten, A1);

                                         che l’indagata è stata interrogata il 25.4.1996 dalla polizia cantonale ticinese, alla presenza (anche) di un rappresentante della polizia del Canton __________ (cfr. Untersuchungsakten, A1);

                                         che, al termine dell’audizione, ha preso atto che il __________ aveva aperto contro di lei un procedimento penale per titolo di ricettazione, che il magistrato inquirente titolare dell’inchiesta aveva ordinato il suo arresto e che doveva essere messa a disposizione delle autorità __________ (cfr. Untersuchungsakten, A1);

                                         che il 26.4.1996 IS 1 è stata incarcerata nel Canton __________ per pericolo di fuga/collusione (cfr. Untersuchungsakten, A1);

                                         che la qui istante è stata interrogata, sempre dalle autorità del Canton __________, il 29.4.1996, il 30.4.1996, l’1.5.1996 (a confronto con tale __________) e l’1.5.1996 (cfr. Untersuchungsakten, A1), quando è stata scarcerata;

                                         che il 15.5.1996 la polizia cantonale di __________ ha redatto il rapporto finale inerente il procedimento penale promosso a carico di IS 1 (e di __________) [cfr. Untersuchungsakten, 0];

                                         che con scritto 6.6.1996 la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha trasmesso al Ministero pubblico ticinese, per competenza in applicazione dell’art. 346 cpv. 1 vCP, gli atti di inchiesta (AI 1, inc. MP __________);

                                         che l’11.6.1996 il Ministero pubblico ha confermato l’assunzione del procedimento penale (AI 1, inc. MP __________), sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) e, di seguito, nella sentenza 20.8.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________);

                                         che – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – il cantone le cui autorità abbiano ordinato ed applicato provvedimenti coattivi rimane competente a decidere se sia dovuta un’indennità e obbligato, in caso affermativo, a versarla, anche se il procedimento penale sia stato assunto successivamente da un altro cantone e si sia concluso con un decreto di abbandono o con una sentenza assolutoria (DTF 108 Ia 13; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 12; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 67 nota 76);

                                         che, in queste circostanze, ritenuto come l’arresto di IS 1 sia stato ordinato ed applicato dalle autorità del Canton __________, quel Cantone è competente per stabilire se le sia dovuta un’indennità e, eventualmente, per corrisponderle l’importo;

                                         che la domanda di indennità è pertanto irricevibile per difetto di competenza;

                                         che l’istanza, con i suoi allegati, è contestualmente trasmessa alla Staatsanwaltschaft del Canton __________ per i suoi incombenti;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza di indennità 23/24.8.2006 è irricevibile.

                                   2.   L’istanza di indennità 23/24.8.2006, con i suoi allegati, è trasmessa alla Staatsanwaltschaft del Canton __________, __________.

                                   3.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   5.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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