Incarto n. 60.2006.312
Lugano 16 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2006 presentata da
IS 1, , già patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 30.8.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che osserva che, contro il citato giudizio, ha presentato ricorso per cassazione, ancora inevaso, rispettivamente che l’arresto dell’istante è stato ordinato dalle autorità del Canton __________, procedimento assunto in seguito dal Cantone Ticino – e 8/13.9.2006 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto di accusa 21.12.2004, a valere quale atto di accusa aggiuntivo al decreto di accusa 28.5.2002 per titolo di ricettazione (DAC __________), il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 – in detenzione preventiva dal 25.4.1996 all’1.5.1996 – siccome accusata di ricettazione [per avere, a __________, nel periodo ottobre 1994 – aprile 1995, acquistato da __________, membro di una banda che aveva messo a segno numerosi furti e rapine nella Svizzera interna, una partita di gioielli, nonché cinque orologi (…), per il prezzo complessivo di CHF 21'000.--, da lei poi rivenduti a terzi con un utile netto di CHF 7'000.--, sapendo o dovendo presumere ottenuti mediante reati contro il patrimonio (punto 1 dell’ACC __________)], di appropriazione indebita, di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di mancata soppressione di documenti (ACC __________);
che con giudizio 24.8.2005 la suddetta Corte ha dichiarato l’accusata autrice colpevole di appropriazione indebita [per essersi, a __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel corso del 1998, indebitamente appropriata del brillante di fu __________, affidatole perché ottenesse un finanziamento costituendolo in pegno presso l’Istituto prestiti su pegno di __________; nel novembre 1999, indebitamente appropriata di due anelli in oro bianco, di cui uno con diamanti, a lei affidati in conto vendita da __________ (decisione 24.8.2005, p. 34, inc. TPC __________)] rispettivamente ha prosciolto l’accusata dalle ulteriori citate imputazioni;
che ha condannato IS 1 alla pena di un mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (inc. TPC __________);
che con sentenza 20.8.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso per cassazione 3/4.10.2005 del procuratore pubblico presentato contro, tra l’altro, il proscioglimento dall’accusa di ricettazione (punto 1 dell’ACC __________) [inc. CCRP __________];
che il 23/24.8.2006 – ancora pendente il ricorso per cassazione – IS 1 ha chiesto, in applicazione degli art. 317 ss. CPP, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino fosse condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito all’ingiusta detenzione da mettere in relazione con il reato di ricettazione di cui al punto 1 dell’ACC __________, l’importo di CHF 2'917.80, oltre interessi, di cui CHF 1'917.80 quale danno materiale e CHF 1'000.-- quale torto morale;
che, secondo l’art. 317 del Codice di procedura penale del Canton Ticino, l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che il 2.4.1996 – nell’ambito di un procedimento penale per reati contro il patrimonio aperto dalle autorità del Canton __________ – il giudice istruttore del __________ ha chiesto agli inquirenti ticinesi di procedere all’audizione di IS 1 ed alla perquisizione del suo domicilio / dei suoi locali commerciali (cfr. Untersuchungsakten, A1);
che l’indagata è stata interrogata il 25.4.1996 dalla polizia cantonale ticinese, alla presenza (anche) di un rappresentante della polizia del Canton __________ (cfr. Untersuchungsakten, A1);
che, al termine dell’audizione, ha preso atto che il __________ aveva aperto contro di lei un procedimento penale per titolo di ricettazione, che il magistrato inquirente titolare dell’inchiesta aveva ordinato il suo arresto e che doveva essere messa a disposizione delle autorità __________ (cfr. Untersuchungsakten, A1);
che il 26.4.1996 IS 1 è stata incarcerata nel Canton __________ per pericolo di fuga/collusione (cfr. Untersuchungsakten, A1);
che la qui istante è stata interrogata, sempre dalle autorità del Canton __________, il 29.4.1996, il 30.4.1996, l’1.5.1996 (a confronto con tale __________) e l’1.5.1996 (cfr. Untersuchungsakten, A1), quando è stata scarcerata;
che il 15.5.1996 la polizia cantonale di __________ ha redatto il rapporto finale inerente il procedimento penale promosso a carico di IS 1 (e di __________) [cfr. Untersuchungsakten, 0];
che con scritto 6.6.1996 la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha trasmesso al Ministero pubblico ticinese, per competenza in applicazione dell’art. 346 cpv. 1 vCP, gli atti di inchiesta (AI 1, inc. MP __________);
che l’11.6.1996 il Ministero pubblico ha confermato l’assunzione del procedimento penale (AI 1, inc. MP __________), sfociato nel giudizio 24.8.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) e, di seguito, nella sentenza 20.8.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________);
che – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – il cantone le cui autorità abbiano ordinato ed applicato provvedimenti coattivi rimane competente a decidere se sia dovuta un’indennità e obbligato, in caso affermativo, a versarla, anche se il procedimento penale sia stato assunto successivamente da un altro cantone e si sia concluso con un decreto di abbandono o con una sentenza assolutoria (DTF 108 Ia 13; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 12; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 67 nota 76);
che, in queste circostanze, ritenuto come l’arresto di IS 1 sia stato ordinato ed applicato dalle autorità del Canton __________, quel Cantone è competente per stabilire se le sia dovuta un’indennità e, eventualmente, per corrisponderle l’importo;
che la domanda di indennità è pertanto irricevibile per difetto di competenza;
che l’istanza, con i suoi allegati, è contestualmente trasmessa alla Staatsanwaltschaft del Canton __________ per i suoi incombenti;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza di indennità 23/24.8.2006 è irricevibile.
2. L’istanza di indennità 23/24.8.2006, con i suoi allegati, è trasmessa alla Staatsanwaltschaft del Canton __________, __________.
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria