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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.02.2006 60.2006.23

22 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·381 parole·~2 min·4

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.23  

Lugano 22 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 17/19.1.2006 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale relativa ad una lite del __________ in cui è stata coinvolta una persona da loro assicurata;

richiamate le osservazioni 25/27.1.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che non si oppone alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con l’istanza qui in esame, la compagnia assicurativa chiede copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale esecutoria relativa ad una lite del __________ a cui ha partecipato __________, da loro assicurato.

                                   2.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

                                   3.   Nel presente caso l’istanza va respinta per difetto di motivazione. Anzitutto non è spiegato a che titolo assicurativo la società istante interviene; questa carenza non permette neppure di determinare se sia applicabile o meno l’art. 32 LPGA; inoltre non è specificato e dettagliato quale legittimo interesse giuridico è invocato; infine un’istanza di ispezione atti ad un’autorità giudiziaria dev’essere firmata da persone che possono (singolarmente o congiuntamente) impegnare la società.

                                   4.   L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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