Incarto n. 60.2006.23
Lugano 22 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/19.1.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale relativa ad una lite del __________ in cui è stata coinvolta una persona da loro assicurata;
richiamate le osservazioni 25/27.1.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che non si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con l’istanza qui in esame, la compagnia assicurativa chiede copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale esecutoria relativa ad una lite del __________ a cui ha partecipato __________, da loro assicurato.
2. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
3. Nel presente caso l’istanza va respinta per difetto di motivazione. Anzitutto non è spiegato a che titolo assicurativo la società istante interviene; questa carenza non permette neppure di determinare se sia applicabile o meno l’art. 32 LPGA; inoltre non è specificato e dettagliato quale legittimo interesse giuridico è invocato; infine un’istanza di ispezione atti ad un’autorità giudiziaria dev’essere firmata da persone che possono (singolarmente o congiuntamente) impegnare la società.
4. L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario