Incarto n. 80.2002.187
Lugano 19 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella tassazione di IC 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un reddito imponibile di fr. 586'830.- e una sostanza imponibile di fr. 4'701'166.-;
- che nella voce "altri attivi della sostanza" è incluso un importo di fr. 100'000.- per auto, ecc. (cfr. decisione su reclamo dell'11 novembre 2002);
- che con il presente tempestivo ricorso il contribuente rileva di essere stato proprietario il 1° gennaio 2001 di sole due automobili, una __________ __________ e una __________ __________, e non di tre, come pure per metà di un motoscafo __________ del 1993, per un valore complessivo sensibilmente inferiore a quello espostogli dall'Ufficio di tassazione;
- che secondo l'art. 41 cpv. 1 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari;
- che secondo l'art. 42 cpv. 2, in combinazione con i successivi disposti di legge, la sostanza mobiliare è valutata al suo valore venale;
- che al 1° gennaio 2001 il ricorrente era proprietario, come egli spiega nel ricorso, di una __________ __________, immatricolata nell'agosto del 2000, del valore a nuovo di ca. fr. 70'000.- e di una __________ __________, immatricolata nel maggio del 2000, del valore a nuovo di ca. fr. 60'000.-, oltre che della metà di un motoscafo per un valore di fr. 10'000.-;
- che non appena di consideri che nel primo anno le automobili subiscono un abbattimento del valore a nuovo del 30%, le due automobili possedute dal ricorrente al 1° gennaio 2001, entrambe immatricolate nel 2000, valevano senz'altro, a pochi mesi dalla loro immatricolazione, fr. 90'000.-;
- che a tale importo va aggiunto il valore del motoscafo, indicato dal ricorrente in fr. 10'000.-;
- che in simili condizioni la valutazione dell'Ufficio di tassazione appare ancora sostenibile, anche in presenza di due sole automobili e non di tre.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: