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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.187

December 19, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·436 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.187

Lugano 19 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002

in materia di:                 IC 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella tassazione di IC 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un reddito imponibile di fr. 586'830.- e una sostanza imponibile di fr. 4'701'166.-;

                                     -   che nella voce "altri attivi della sostanza" è incluso un importo di fr. 100'000.- per auto, ecc. (cfr. decisione su reclamo dell'11 novembre 2002);

                                     -   che con il presente tempestivo ricorso il contribuente rileva di essere stato proprietario il 1° gennaio 2001 di sole due automobili, una __________ __________ e una __________ __________, e non di tre, come pure per metà di un motoscafo __________ del 1993, per un valore complessivo sensibilmente inferiore a quello espostogli dall'Ufficio di tassazione;

                                     -   che secondo l'art. 41 cpv. 1 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari;

                                     -   che secondo l'art. 42 cpv. 2, in combinazione con i successivi disposti di legge, la sostanza mobiliare è valutata al suo valore venale;

                                     -   che al 1° gennaio 2001 il ricorrente era proprietario, come egli spiega nel ricorso, di una __________ __________, immatricolata nell'agosto del 2000, del valore a nuovo di ca. fr. 70'000.- e di una __________ __________, immatricolata nel maggio del 2000, del valore a nuovo di ca. fr. 60'000.-, oltre che della metà di un motoscafo per un valore di fr. 10'000.-;

                                     -   che non appena di consideri che nel primo anno le automobili subiscono un abbattimento del valore a nuovo del 30%, le due automobili possedute dal ricorrente al 1° gennaio 2001, entrambe immatricolate nel 2000, valevano senz'altro, a pochi mesi dalla loro immatricolazione, fr. 90'000.-;

                                     -   che a tale importo va aggiunto il valore del motoscafo, indicato dal ricorrente in fr. 10'000.-;

                                     -   che in simili condizioni la valutazione dell'Ufficio di tassazione appare ancora sostenibile, anche in presenza di due sole automobili e non di tre.

Per questi motivi,

visti per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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