Incarto n. 80.2002.00102
Lugano 2 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, nato nel 1951, beneficiario di una rendita AI, dichiarava d'aver conseguito nel 2000 un guadagno accessorio di fr. 800.-;
- che l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente, oltre alla rendita d'invalidità e al reddito della sostanza, un reddito aziendale di fr. 3'000.di media annua, poiché la sua attività quale posatore di lapidi sarebbe continuata seppur in misura molto ridotta e compatibilmente con lo stato di salute (cfr. decisione su reclamo del 17 maggio 2002);
- che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta l'esposizione di un reddito aziendale di fr. 3'000.- di media annua, argomentando di non aver più alcuna azienda e di dover far capo a terzi per eseguire i piccoli lavoretti che gli vengono commissionati;
- che il ricorrente lamenta inoltre che sua moglie avrebbe pagato imposte alla fonte non dovute e che la sua richiesta di restituzione non avrebbe ancora ottenuto risposta;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la questione della mancata restituzione di imposte alla fonte asseritamente pagate a torto è questione che, almeno per il momento, sfugge al potere di cognizione di questa Camera, mancando ancora una qualsiasi decisione impugnabile al riguardo da parte del competente Ufficio;
- che sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l'art. 204 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
- che nell'incarto è contenuta una fattura per un importo non trascurabile, di alcune migliaia di franchi, per la posa di una lapide funeraria;
- che ciò sta a indicare che il ricorrente è in grado di compiere ancora lavori in proprio, anche se saltuariamente e verosimilmente in misura compatibile con il proprio stato di salute;
- che alla luce della documentazione agli atti l'Ufficio di tassazione era senz'altro legittimato a ritenere l'esistenza di una certa qual attività accessoria;
- che valutando il relativo reddito in fr. 3'000.- di media annua questo giudice non ritiene che l'autorità fiscale abbia oltrepassato il proprio potere d'apprezzamento;
- che pertanto il ricorso non può essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: