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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2002 80.2002.102

July 2, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·634 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00102

Lugano 2 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, nato nel 1951, beneficiario di una rendita AI, dichiarava d'aver conseguito nel 2000 un guadagno accessorio di fr. 800.-;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente, oltre alla rendita d'invalidità e al reddito della sostanza, un reddito aziendale di fr. 3'000.di media annua, poiché la sua attività quale posatore di lapidi sarebbe continuata seppur in misura molto ridotta e compatibilmente con lo stato di salute (cfr. decisione su reclamo del 17 maggio 2002);

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta l'esposizione di un reddito aziendale di fr. 3'000.- di media annua, argomentando di non aver più alcuna azienda e di dover far capo a terzi per eseguire i piccoli lavoretti che gli vengono commissionati;

                                     -   che il ricorrente lamenta inoltre che sua moglie avrebbe pagato imposte alla fonte non dovute e che la sua richiesta di restituzione non avrebbe ancora ottenuto risposta;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la questione della mancata restituzione di imposte alla fonte asseritamente pagate a torto è questione che, almeno per il momento, sfugge al potere di cognizione di questa Camera, mancando ancora una qualsiasi decisione impugnabile al riguardo da parte del competente Ufficio;

                                     -   che sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l'art. 204 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                     -   che nell'incarto è contenuta una fattura per un importo non trascurabile, di alcune migliaia di franchi, per la posa di una lapide funeraria;

                                     -   che ciò sta a indicare che il ricorrente è in grado di compiere ancora lavori in proprio, anche se saltuariamente e verosimilmente in misura compatibile con il proprio stato di salute;

                                     -   che alla luce della documentazione agli atti l'Ufficio di tassazione era senz'altro legittimato a ritenere l'esistenza di una certa qual attività accessoria;

                                     -   che valutando il relativo reddito in fr. 3'000.- di media annua questo giudice non ritiene che l'autorità fiscale abbia oltrepassato il proprio potere d'apprezzamento;

                                     -   che pertanto il ricorso non può essere accolto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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