Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4941/2011 Sen tenza d e l 1 4 sett emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, alias B._______, nato il (…), Liberia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 settembre 2011 / N […].
D4941/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 5 luglio 2011 in Svizzera; l'audizione del 20 luglio 2011 (di seguito: verbale 1), in occasione della quale all'interessato, tra l'altro, è stato letto e tradotto il documento che lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale d'audizione del 5 settembre 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 5 settembre 2011, notificato all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 7 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 settembre 2011); l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data 8 settembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
D4941/2011 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano e liberiano, nato e con ultimo domicilio in Nigeria a C._______ (cfr. verbale 1, pag. 1); che il richiedente, dopo un primo viaggio d'espatrio verso il Belgio e la decisione negativa delle autorità belghe relativa alla sua domanda d'asilo nel 2005 e brevi soggiorni tra Francia e Italia, avrebbe fatto ritorno in Nigeria a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che, sarebbe nuovamente espatriato a causa della guerra (cfr. verbale 1, pag. 7); che, da D._______ via mare avrebbe raggiunto E._______ (Italia); che, da qui avrebbe preso un treno, via F._______, per G._______ (Svizzera) dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie;
D4941/2011 Pagina 4 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce d'aver posseduto sia il passaporto liberiano, sia quello nigeriano; che, il passaporto nigeriano sarebbe stato perso in Belgio nel 2005 e quello nigeriano sarebbe rimasto in Nigeria a C._______ (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha allegato in maniera generale che sarebbe stato costretto a fuggire a causa della guerra a C._______ (Nigeria) e che avrebbe bisogno della protezione della Svizzera; che la situazione in Nigeria continuerebbe a peggiorare e pertanto non sarebbe da considerarsi sicura; che, dunque, egli ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
D4941/2011 Pagina 5 cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli ha dichiarato che in occasione del suo primo viaggio d'espatrio avrebbe viaggiato con il passaporto liberiano che avrebbe perso nel 2005 in Belgio (cfr. verbale 1, pag. 3 e ricorso, pag. 2); che, durante la prima procedura d'asilo svoltasi in Belgio, egli avrebbe fornito un'identità diversa da quella annunciata per l'attuale procedura d'asilo in Svizzera, nonché B._______ nato il (…) cittadino liberiano; che nell'attuale procedura egli si è identificato con le stesse generalità ma con una diversa data di nascita e nazionalità, nonché (…) e cittadino nigeriano; che, interrogato su quale sia la sua effettiva data di nascita egli ha, una prima volta, grossolanamente asserito che userebbe entrambe le identità per poi dichiarare che l'identità fornita in Svizzera sarebbe quella vera (cfr. verbale 1, pag. 3); che, durante la seconda audizione egli si è contraddetto indicando che l'unico documento d'identità che abbia posseduto in vita sua sarebbe il passaporto nigeriano (cfr. verbale 2, pag. 2); che, interrogato su detta contraddizione egli ha semplicemente indicato di avere due identità e che il suo primo passaporto era quello liberiano (cfr. verbale 1, pag. 3); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in quanto non avrebbe la possibilità di ottenere il suo passaporto (cfr. verbale 2, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver lasciato la Nigeria, senza possedere alcun documento d'identità e senza mai essere controllato, alla fine del mese d'aprile del 2011 recandosi via mare da D._______ a E._______ (Italia); che avrebbe raggiunto E._______ il 3 luglio 2011 per poi giungere il 5 luglio 2011 per mezzo del treno in Svizzera a G._______ (verbale 1, pag. 8); che, in seconda audizione, egli ha dichiarato che durante i mesi di navigazione si sarebbe
D4941/2011 Pagina 6 nutrito di latte e biscotti che avrebbe portato con sé (cfr. verbale 2, pag. 6); che per questo Tribunale la argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmente inattendibili, tanto da poter escludere che l'insorgente abbia potuto viaggiare nelle circostanze descritte; che è in particolare poco credibile che il ricorrente abbia avuto abbastanza scorta di latte e biscotti per sopravvivere allorquando il viaggio in questione, secondo le sue dichiarazioni, sarebbe durato più di due mesi; che, vista la genericità delle circostanze del viaggio d'espatrio nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato dalla Nigeria, in quanto a C._______ nel mese di aprile del 2011 sarebbe scoppiata la guerra a seguito delle elezioni;
D4941/2011 Pagina 7 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda la guerra scoppiata nell'aprile del 2011 egli ha rilasciato dichiarazioni inconsistenti, vaghe e contraddittorie; che, infatti, egli ha allegato una prima volta che detto scontro sarebbe scaturito a causa di un sospetto dei mussulmani di un broglio elettorale commesso dai cristiani per poi affermare in un secondo momento che la guerra sarebbe scaturita in quanto i mussulmani non avrebbero accettato un cristiano che governasse il Paese (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 5); che, interrogato sugli eventi del 25 o 26 aprile del 2011, egli si è limitato ad asserire in una maniera del tutto stereotipata che nella sua via ci sarebbe stata un'esplosione e che delle persone sarebbero state bruciate senza saper spiegare in modo dettagliato quanto appena dichiarato (cfr. verbale 2, pag. 5 seg.); che, inoltre, non è credibile la vicenda allegata relativamente al ferimento della sua gamba; che, infatti, egli ha asserito in maniera molto generale che sarebbe fuggito, avrebbe saltato e che la gamba sinistra si sarebbe ferita senza addurre ulteriori particolari atti a spiegare nel dettaglio la situazione che si sarebbe venuta a creare (cfr. verbale 2, pag. 5); che, avrebbe saltato da un recinto altissimo oppure dal piano superiore di un edificio e si sarebbe rotto la gamba all'altezza della tibia ma sarebbe comunque riuscito a fuggire nascondendosi sulla nave (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 6); che, in un primo momento, ha asserito d'aver viaggiato con la gamba rotta e d'averla però curata con una pomata mentre in un secondo momento si è contraddetto definendo detta ferita come non grave (cfr. ibidem); che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto dall'autorità inferiore;
D4941/2011 Pagina 8 che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, a prescindere poi da ogni rilevanza degli stessi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9);
D4941/2011 Pagina 9 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha frequentato sei anni della scuola elementare (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli, altresì, appartiene al movimento religioso dei Testimoni di Geova per il quale avrebbe prestato servizio cercando di convincere le persone sul pensiero di detto movimento; che detto movimento ha aiutato il ricorrente nel momento del bisogno (cfr. ibidem); che, pertanto, si può partire dal presupposto che egli abbia una discreta rete sociale in patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
D4941/2011 Pagina 10 che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D4941/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: