Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4174/2011 Sen tenza d e l 2 9 luglio 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Sierra Leone, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito ed allontanamento); decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 / N (…).
D4174/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) 2011 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il (…) 2011 e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo (cfr. atto A3), i verbali di audizione del 20 giugno 2011 (di seguito: verbale 1) e del 20 luglio 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 20 luglio 2011, notificata oralmente al richiedente il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto A 9/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno successivo, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il 26 luglio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
D4174/2011 Pagina 3 estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino della Sierra Leone, originario del villaggio di B._______, nel distretto di C._______ (Sierra Leone), che, nel (…) 1992, nel corso della guerra tra il Governo e i ribelli, l'interessato sarebbe stato catturato dal suo villaggio e portato in un campo dei dissidenti, mentre che i suoi genitori sarebbero stati uccisi; che, dopo (…) anni di prigionia, durante i quali sarebbe stato obbligato a numerosi spostamenti ed a trasportare le armi dei ribelli, grazie alla proclamazione del cessate il fuoco, nel 1996, l'interessato sarebbe stato liberato e consegnato alla Croce Rossa, nonché condotto a D._______ (Sierra Leone), nella base militare "(…)", dove avrebbe potuto ricongiungersi con suo (…), il quale vi lavorava come (…); che quest'ultimo – assieme ad altri militari – sarebbe stato arrestato ed infine assassinato in data (…) 1998 dal Governo, in quanto considerato implicato nel tentativo di colpo di stato del 1997; che, dopo l'assassinio del (…) e l'attacco alla città di D._______ il (…) 1999 da parte dei ribelli, ai quali si sarebbero alleati i familiari dei militari giustiziati, l'interessato sarebbe stato costretto a fuggire dalla caserma; che, infatti, egli non sarebbe stato ben visto dai militari del Governo e dalle famiglie dei militari residenti nella base militare, i quali sospettavano che egli potesse diventare un ribelle; che, temendo di essere arrestato, l'interessato avrebbe lasciato definitivamente la Sierra Leone, che, da D._______, via mare, il medesimo si sarebbe recato a E._______, in Liberia, dove gli sarebbe stato riconosciuto lo statuto di profugo ed avrebbe risieduto fino al (…) quando, con una nave messa a disposizione dalle Nazioni Unite, si sarebbe recato a F._______ (Nigeria); che, dopo (…) mesi, sarebbe andato in autobus nella Repubblica del Niger e successivamente avrebbe raggiunto G._______ (Libia), dove avrebbe vissuto fino al (…) 2011; che, da questa città, egli avrebbe proseguito il viaggio via mare, sbarcando a H._______ (Italia) il (…) 2011; che, dopo essere stato trasferito dalle autorità italiane a I._______ (Italia), il (…) 2011, l'interessato avrebbe preso un treno per L._______ (Italia) e
D4174/2011 Pagina 4 poi un altro fino a giungere a M._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo, che, nella decisione del 20 luglio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, l'insorgente contesta innanzitutto la motivazione della decisione dell'UFM, nel misura in cui sarebbero stati omessi fatti e mezzi di prova decisivi; che, da un lato, la motivazione sarebbe carente dal punto di vista della realtà nota della Sierra Leone e, dall'altro lato, in quanto non farebbe alcun riferimento al documento – allegato in originale al ricorso – presentato come l'attestato di rifugiato rilasciatogli dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), che egli avrebbe inizialmente consegnato agli agenti Securitas del Centro di Registrazione e di Procedura di M._______ (di seguito: Centro) e che l'UFM gli avrebbe restituito nel corso dell'audizione breve, senza quindi avere la possibilità di sapere e pronunciarsi sulle motivazioni per cui tale documento non avrebbe avuto alcun valore; che, in secondo luogo, il ricorrente fa valere che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, infatti, egli ribadisce di aver posseduto solo il passaporto, di averlo consegnato ad un potenziale datore di lavoro nel (…) e di non averlo potuto recuperare, a causa della guerra e non essendo più ritornato in Sierra Leone dopo il (…); che, peraltro, circa il suo viaggio di espatrio, l'autore del gravame ritiene che la fondatezza della sua allegazione riguardo la libertà di circolazione in Africa occidentale sarebbe facilmente verificabile dal Tribunale, mentre che sostiene che la contraddizione rilevata dall'UFM inerente la nave N._______, con la quale avrebbe effettuato il viaggio fino a E._______, sarebbe inesistente; che, difatti, non gli sarebbe stato chiesto di specificare i dettagli sull'N._______ ed avrebbe dato per certo che l'UFM sapesse che N._______ era un'organizzazione molto nota ed attiva negli anni '90; che, inoltre, il
D4174/2011 Pagina 5 ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, richiamati i motivi di asilo che avrebbe esposto in maniera chiara e dettagliata in sede di audizioni, nonché il documento prodotto, il ricorrente asserisce di aver reso un racconto vero, come pure verosimile, sottolineando che le argomentazioni contrarie dell'UFM sarebbero arbitrarie e soggettive, ovvero non suffragate da elementi reali, mentre che le incongruenze o lacune rilevate dall'autorità inferiore sarebbero da attribuire al tempo trascorso dagli accadimenti; che, infine, il ricorrente invoca che il suo allontanamento in Sierra Leone non dovrebbe essere riconosciuto come ragionevolmente esigibile, a causa della situazione di insicurezza del Paese, nonché ritenuto che la sua vita sarebbe in grave pericolo, poiché rischierebbe di essere arrestato ingiustamente, come pure di essere oggetto della vendetta di quegli uomini che avrebbero perseguitato lui e la sua famiglia; che, del resto, visti gli anni trascorsi, egli non avrebbe più alcun familiare stretto e non saprebbe come potrebbe ricostruirsi una vita serena, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, preliminarmente, la censura del ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), secondo il senso, di una violazione del diritto di essere sentito, nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata, in quanto l'autorità inferiore avrebbe omesso di tenere conto del documento presentato come l'originale dell'attestato di rifugiato rilasciatogli dall'ACNUR, nonché di enunciare le motivazioni per cui siffatto documento non avrebbe alcun valore, è manifestamente pretestuosa e deve essere respinta; che, difatti, non trovano alcun fondamento oggettivo le allegazioni dell'insorgente secondo cui egli avrebbe consegnato agli agenti Securitas del Centro il documento in questione e lo stesso gli sarebbe stato restituito dall'UFM in sede di audizione breve; che, da un lato, dagli atti del dossier, non risulta esservi alcun verbale di consegna di un qualsiasi documento da parte degli agenti Securitas; che, dall'altro lato, il verbale dell'audizione breve non menziona in alcun modo
D4174/2011 Pagina 6 né l'asserito deposito del documento in oggetto, né tantomeno la riconsegna del medesimo all'interessato (cfr. verbale 1 pag. 7), che, del resto, in virtù del principio della valutazione anticipata delle prove (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1995 n. 23 consid. 5a5b), non s'impone uno scambio di scritti in relazione al documento in originale in oggetto – prodotto in sede di ricorso dinnanzi al Tribunale – laddove esso è manifestamente inidoneo ai fini della causa o a cambiare l'esito della presente procedura di asilo, ritenuto che lo stesso presenta chiari segni di contraffazione; che, infatti, esso costituisce una semplice fotocopia, facilmente confezionabile, compilata con un codice, la data e il cognome del ricorrente, nonché con apposta – in una collocazione manifestamente indefinita – una foto del medesimo; che, peraltro, la scritta all'interno del timbro non corrisponde alla definizione di SLRWCCO riportata in cima al foglio; che, infine, la firma del documento è illeggibile, che, alla luce di tali elementi, vi è ragione di concludere all'inadeguatezza del documento prodotto ad ogni qualsivoglia fine nella presente procedura di asilo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono i documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
D4174/2011 Pagina 7 che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri, che, infatti, il documento presentato come l'attestato di rifugiato in originale rilasciato dall'ACNUR al ricorrente, oltre a presentare chiari segni di falsificazione come esposto poc'anzi, non costituisce ad ogni modo un documento d'identità valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, risulta manifestamente contraria alla logica dell'agire l'allegazione secondo cui egli avrebbe consegnato il suo passaporto al suo datore di lavoro, rispettivamente ad una ditta cinese – di cui non saprebbe nemmeno il nome – senza preoccuparsi di riottenerlo al più presto, tanto più che tale documento sarebbe stato l'unico in suo possesso (cfr. ricorso pag. 2, verbale 1 pagg. 45, verbale 2 D35D38); che, dunque, tali asserzioni, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, in aggiunta, non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi dei documenti d'identità, ritenuto peraltro che avrebbe potuto rivolgersi ai suoi parenti in patria (cfr. verbale 1 pag. 4), che, d'altronde, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha effettivamente reso allegazioni illogiche e stereotipate; che, a titolo di esempio, se da un lato, egli ha affermato di aver potuto muoversi liberamente nell'Africa Occidentale, dall'altro lato, ha dichiarato di aver corrotto i poliziotti per attraversare il confine tra la Repubblica del Niger e la Libia (cfr. verbale 2 D3234); che, indipendentemente dall'esistenza o meno della libertà di movimento in Africa, così come asserita e pretesa dall'insorgente (cfr. ricorso pag. 3), le evocate allegazioni sono in contrapposizione tra loro; che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le puntualizzazioni rese riguardo alle argomentazioni dell'UFM in merito alla nave con cui avrebbe viaggiato; che, difatti, egli si è ad ogni qual modo contraddetto riguardo all'appartenenza di tale mezzo di trasporto, affermando di aver viaggiato da e fino a E._______ con una nave dell'N._______, messa a disposizione dai Paesi dell'Africa Occidentale (cfr. verbale 2 D2830), oppure dalle Nazioni Unite (cfr. ricorso pag. 2 e verbale 1 pag. 7); che, in aggiunta, non può essere ammesso che il ricorrente non sia stato in grado di indicare la somma che avrebbe pagato per il viaggio dalla Nigeria a H._______ (cfr. verbale 1 pag. 8); che, infine,
D4174/2011 Pagina 8 non è plausibile che, una volta sbarcato in detta città, egli sia stato trasferito in aereo a I._______ dalle autorità italiane, senza che quest'ultime registrassero le sue generalità (cfr. ibidem), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5), che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
D4174/2011 Pagina 9 che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo carattere estremamente vago, poco circostanziato e contraddittorio; che, a titolo d'esempio, l'insorgente ha inizialmente dichiarato di essersi trasferito nel (…) a D._______ nella caserma militare di "(…)" e di esservi rimasto fino al (…) (cfr. verbale 1 pag. 2), mentre che, in seguito, ha affermato di essere stato condotto in detta caserma nel (…), dopo essere stato prigioniero in un campo dei ribelli tra il (…) e il (…) (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D41D42, nonché D46); che tale discrepanza non trova alcuna giustificazione in considerazione del tempo trascorso, a differenza di quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), ritenuto che essa verte su degli avvenimenti di primordiale e significativa importanza; che, ciò stante, non sono manifestamente plausibili le circostanze in cui il ricorrente avrebbe lasciato il suo villaggio di origine; che, inoltre, l'insorgente non è stato in grado di circostanziare i motivi che l'avrebbero costretto a fuggire definitivamente dalla Sierra Leone, in particolare da D._______; che, da un lato, egli non ha saputo spiegare in alcun modo in che cosa si sarebbero concretizzate le asserite persecuzioni di cui lui medesimo e i familiari dei militari, che vivevano nella caserma, sarebbero stati oggetto da parte del Governo centrale (cfr. verbale 2 D41, D62, D69); che, dall'altro lato, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in merito ad eventuali persecuzioni da parte degli stessi familiari dei militari residenti nella caserma (cfr. verbale 1 pagg. 67); che, segnatamente, egli ha affermato senza alcun fondamento di non essere ben visto da tali individui e di temere, per questo, di "fare una brutta fine", ovvero di essere ucciso (cfr. ibidem); che, peraltro, egli ha dichiarato espressamente che non gli sarebbe successo nulla (cfr. verbale 1 pag. 6); che, in tali condizioni, anche le motivazioni rese a sostegno della sua fuga da D._______ sono totalmente inconsistenti; che, del resto, il ricorrente non ha apportato alcun chiarimento circa i numerosi elementi stereotipati e privi di dettagli nonché contraddittori, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in sede di ricorso di aver spiegato con chiarezza e in modo dettagliato i suoi motivi di asilo (cfr. ricorso pag. 3); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso,
D4174/2011 Pagina 10 che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sierra Leone possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, il ricorrente si è limitato ad invocare in maniera del tutto generale e stereotipata che la sua vita in caso di rientro in Sierra Leone sarebbe esposta a grave pericolo (cfr. ricorso pagg. 34), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21),
D4174/2011 Pagina 11 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Sierra Leone non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, ovvero secondo cui la situazione in detto Paese non potrebbe essere affatto definita sicura (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico e in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, in aggiunta, sebbene non abbia avuto una formazione scolastica, l'insorgente vanta diversi anni di esperienza professionale quale (…) e (…); che, grazie a tale attività lavorativa, il medesimo ha potuto costruire una casa nel suo villaggio, dove sua (…) risiedeva (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D49); che, inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza dei suoi motivi di asilo, vi è ragione di ritenere che – contrariamente a quanto pretende far credere (cfr. ricorso pag. 4) – egli disponga in patria di un'importante rete sociale, oltre agli zii paterni e materni, come pure ai suoi cugini, di cui ha fatto menzione espressamente (cfr. verbale 1 pag. 4), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
D4174/2011 Pagina 12 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D4174/2011 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Antonella Guarna Data di spedizione: