Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C6379/2010 Sen tenza d e l 4 g enna i o 2012 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena AvenatiCarpani, Madeleine HirsigVouilloz; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A.________, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 4 agosto 2010.
C6379/2010 Pagina 2 Fatti: A. Mediante due decisioni del 18 e 20 dicembre 2002, l'Ufficio AI del Cantone di BasileaCampagna ha erogato in favore di A.________, cittadino italiano, nato il , un quarto di rendita del'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendite completive in favore dei famigliari, a decorrere dal 1° luglio fino al 30 settembre 1999 ed una mezza rendita AI dal 1° ottobre 1999 (doc. 63, 66). L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore di esiti di spondilodesi dorsoventrale L5/S1 e ligamento plastica dorsale L4/L5 nel gennaio 1995, iniziale condrosi L4/L5 con disco protrusione mediana, esiti di discectomia percutanea L5/S1 il 22 novembre 1991, esiti di meniscectomia parziale artroscopia a destra nel 1999, esiti di tre interventi di emorroidectomia, esiti di operazione alluce bilateralmente nel 1992 (cfr. perizia del Dott. Schulenburg del 9 ottobre 2000 (doc. 27). L'interessato presentava anche dei problemi di ordine psichiatrico sottoforma di sindrome del dolore somatoforme (F 45.4) con componente narcisistica (cfr. perizia del Dott. Weber del 17 febbraio 2001). Va ancora osservato che A.________ ha lavorato in Svizzera dal 1981 dapprima come manovale, poi nell'industria metallurgica ed in seguito in un'industria chimica (1989) con mansioni semipesanti in un primo tempo e compiti sempre più leggeri a partire dal 1991 e 1995 a causa dei suoi problemi dorsali (doc. 5 e anamnesi di lavoro dei referti medici). Una prima procedura di revisione promossa nel 2003 non ha posto in luce sostanziali mutamenti dell'incapacità di lavoro dell'assicurato per cui il diritto alla mezza rendita AI è stato confermato con comunicazione del 27 maggio 2004 (doc. 68, 71). Con lettera del 5 aprile 2005, il Dott. Ruckstuhl (ortopedico) ha comunicato all'Ufficio AI che il proprio paziente ha subito un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute e che non lavorava più dal gennaio precedente (doc. 7274, v. in particolare il rapporto del 1° luglio 2005). Dopo che lo stesso medico ha descritto la situazione ortopedica, A.________ è stato sottoposto a visita peritale all'ospedale Bruderholz. Nella loro relazione del 21 novembre 2005 (doc. 81), i sanitari incaricati hanno rilevato la diagnosi di dolori cronici lombari in esiti di asportazione di viti ed altro materiale di osteosintesi a livello di L4/S1 nel novembre 2001, esiti di spondilodesi dorsoventrale L5/S1 e ligamento plastica L4/5
C6379/2010 Pagina 3 nel 1995, esiti di discectomia percutanea. I medici hanno ritenuto che in ambito di attività leggere ed a determinate condizioni il paziente conserva una capacità di lavoro del 50%. Il calcolo della perdita di guadagno poneva in risalto che senza il danno alla salute l'interessato avrebbe potuto guadagnare nel 2004 Fr. 79'739., mentre in attività sostitutive, svolte al 50% e con ulteriore riduzione per fattori personali del 25% (età, handicap), Fr. 21'848., ciò che comportava un discapito economico del 73% (doc. 86, pag.10/11). Mediante decisione del 21 marzo 2006 (doc. 85, 87), l'Ufficio AI cantonale ha erogato in favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendite completive in favore dei famigliari, a decorrere dal 1° aprile 2005 (domanda di revisione). Il nominato è rimpatriato nel luglio 2008 ed i pagamenti delle prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE (doc. 9092). B. Nel marzo 2009, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 93, 94). A.________ è stato visitato il 3 agosto 2009 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Siena, dove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di intervento di osteosintesi con applicazione di cage intersomatico fra L5/S1 per ernia discale L5/S1 in un quadro di diffuse manifestazioni spondilosiche lombari ed ha posto un tasso d'invalidità del 67% (doc. 105). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente: un questionario per la revisione della rendita AI, nel quale l'interessato, il 31 marzo 2009, comunica di non aver più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc. 99); un breve rapporto d'esame ortopedico del 29 maggio 2009 a cura del Dott. Bausani (doc. 103); un referto radiografico della colonna in toto del 29 maggio 2009 (doc. 104). Nel suo rapporto del 26 ottobre 2009 (doc. 109), la Dott.ssa Schoch Zysset, medico dell'UAIE, ribadendo quanto già accennato in una breve
C6379/2010 Pagina 4 nota del 10 marzo 2009 (doc. 94), ha affermato che dal punto di vista medico non si spiega l'aumento del grado d'invalidità (nel 2005) dal 50% al 73%. Il medico conferma il 50% d'invalidità nell'ultima attività svolta dall'assicurato. Nel verbale UAIE del 25 novembre 2009, si prende atto che le condizioni di salute dell'assicurato sono chiare nel senso che non vi è deficit radicolare in atto, la manovra di Lasègue è negativa e vi è una discreta mobilità della colonna lombare, ciò che giustifica un'incapacità nel precedente lavoro del 50%. Il problema principale risiederebbe a livello psichiatrico. Inoltre si osserva che la situazione dal punto di vista medico è rimasta stabile sin dal 2001 e che l'aumento della rendita (o del grado d'invalidità) al 73% sarebbe stato un errore (doc. 110). Nell'ulteriore verbale del 5 febbraio 2010 (doc. 111), l'UAIE ha ritenuto che a torto l'amministrazione, nel corso della precedente procedura di (domanda) revisione ha aderito al parere del Dott. Rucksthul del 1° luglio 2005 (doc. 74) e non a quello dei medici dell'ospedale Bruderholz. Viene quindi proposta una riconsiderazione della decisione del 27 febbraio 2006 (recte: 21 marzo 2006, la data del 27 febbraio si riferisce alla delibera dell'Ufficio AI e non alla decisione formale; doc. 85 e 86). Con progetto di decisione del 27 febbraio 2010 (doc. 113), l'UAIE ha comunicato a A.________ che la decisione del 27 febbraio 2006 (recte: 21 marzo 2006) sarebbe errata poiché fondata sul parere del Dott. Ruckstuhl del 1° luglio 2005 e non sul rapporto dell'ospedale Bruderholz del 21 novembre 2005. Si tratterebbe quindi di un errore manifesto che giustificherebbe la riconsiderazione della precedente decisione. L'8 aprile 2010, l'UAIE ha ricevuto un rapporto medico del Dott. Ruck stuhl. Lo stesso dichiara che se la situazione clinica appare sostanzialmente invariata rispetto al passato, la patologia della colonna è peggiorata dal punto di vista radiologico con la presenza di segni d'instabilità dei segmenti L4/5. Il paziente non potrebbe svolgere attività adeguate che in misura del 25% (doc. 118). Nel verbale 7 maggio 2010 (doc. 122), l'UAIE ha affermato che la nuova documentazione esibita non permetterebbe di porre in luce patologie più importanti di quelle già note. La richiesta di mantenimento dell'intera prestazione AI è stata ribadita dal Patronato INCA, regolare rappresentante dell'assicurato, con scritto del
C6379/2010 Pagina 5 25 maggio 2010 (doc. 125). In un nuovo verbale del 9 luglio 2010, l'UAIE si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 126). Mediante decisione del 4 agosto 2010, l'UAIE ha ridotto la precedente rendita intera AI ad una mezza rendita con effetto dal 1° ottobre 2010 (doc. 127). C. Con il ricorso depositato il 7 settembre 2010, A.________, rappresentato dal Patronato INCA, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. Egli sostiene che l'apprezzamento dell'invalidità nell'ambito della presente procedura di revisione non sarebbe altro che una valutazione diversa di una situazione rimasta uguale e che non vi è alcun errore manifesto ai sensi di legge. In un successivo momento, il ricorrente produce un referto 8 settembre 2010 del Dott. Calabrò, ortopedico, il quale menziona la nota diagnosi accompagnata dai disturbi e le limitazioni conosciute. L'esperto di parte stima che il paziente deve essere considerato inabile al lavoro. D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 gennaio 201, l'UAIE propone la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 17 febbraio 2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Produce un breve referto d'esame ortopedico del Dott. Leonardo Salvatore del 28 gennaio 2011 attestante quanto noto. Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati. E. Con decisione incidentale del 22 febbraio 2011, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 15 marzo 2011.
C6379/2010 Pagina 6 Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
C6379/2010 Pagina 7 all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 4 agosto 2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia
C6379/2010 Pagina 8 tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). 5. 5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
C6379/2010 Pagina 9 cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile. 6. 6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 6.2. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). 6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). 6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). 6.5. Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
C6379/2010 Pagina 10 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). 6.6. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 7. 7.1. Anche in assenza di una modifica del grado d'invalidità del beneficiario della rendita, è possibile procedere alla riduzione di una rendita. L'art. 53 cpv. 2 LPGA prevede infatti che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. 7.2. Per stabilire se una decisione è manifestamente erronea è necessario basarsi sulla situazione giuridica esistente al momento in cui la decisione in questione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore all'epoca (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc con i rif.). Lo scopo del riesame è di correggere un'applicazione iniziale erronea del diritto come pure una constatazione inesatta dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Questo dovrebbe permettere di evitare che il riesame diventi uno strumento destinato a giustificare una nuova valutazione di una prestazione durevole. In particolare, gli organi d'applicazione non dovrebbero procedere ad ogni momento ad una nuova valutazione della situazione solo in base ad un esame più approfonditi dei fatti. Un errore non dovrebbe di conseguenza essere corretto quando il riconoscimento delle prestazioni dipende da circostanze materiali, il cui esame suppone un potere d'apprezzamento e che la decisione appare tutto sommato ammissibile vista la situazione di fatto e di diritto (SVR 2010 IV n° 5, v. anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 375/02 del 6 maggio 2003 consid. 2.2). 8.
C6379/2010 Pagina 11 8.1. Nella specie, sia nel progetto di decisione che nel provvedimento impugnato l'amministrazione ammette che non sono dati i motivi della revisione. Lo stesso servizio medico dell'UAIE riferisce che la situazione è rimasta stabile dal 2001 e di non comprendere per quali motivi sia stato ammesso un tasso d'invalidità del 73% nel corso della precedente revisione. Oltretutto, i medici della clinica Bruderholz avevano affermato che l'assicurato avrebbe potuto continuare il suo precedente lavoro, a metà tempo, nel settore chimico, oppure altre attività di tipo leggero. La decisione impugnata, come pure le osservazioni al ricorso, fanno dunque perno sulla circostanza che la decisione del 21 marzo 2006, con la quale la mezza rendita è stata sostituita con una rendita intera, sarebbe stata manifestamente erronea. Facendo difetto le condizioni per procedere a una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, è necessario esaminare se è a ragione che l'autorità inferiore ha proceduto a un riesame come lo prevede l'art. 53 cpv. 2 LPGA. 8.2. 8.2.1. È pacifico che la decisione del 21 marzo 2006 (e non del 27 febbraio 2006 come erroneamente indica l'amministrazione confondendo la delibera con il provvedimento vero e proprio) non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito e che la sua rettifica rivestirebbe un'apprezzabile importanza nella misura in cui se il riesame dovesse essere ammesso, la rendita intera sarebbe ridotta. Si deve pertanto esaminare se la decisione in questione era manifestamente erronea. 8.2.2. L'autorità inferiore sostiene che l'Ufficio AI basilese avrebbe aderito a torto alle conclusioni del Dott. Ruckstuhl, autore della lettera 5 aprile 2005 all'origine della domanda di revisione dell'assicurato, lettera seguita da un rapporto del 1° luglio 2005, invece di basarsi più correttamente sul rapporto della clinica Bruderholz del 21 novembre 2005. Il primo rapporto, che attestava un peggioramento dello stato di salute dell'interessato, era infatti di parte e non poteva, a mente dell'autorità inferiore, avere un valore probante superiore alla perizia ordinata alla clinica Bruderholz. Quest'ultima confermava una capacità di lavoro del 50% in attività leggere. 8.3.
C6379/2010 Pagina 12 8.3.1. Questa motivazione non regge per un primo motivo. Ai sensi della giurisprudenza menzionata al considerando 7.2, una decisione può essere considerata manifestamente erronea solo quando non vi è alcun dubbio in proposito (sentenza 8C_1012/2008 del 17 agosto 2009 consid. 2.2). Ora, è vero che il Dott. Ruckstuhl (ortopedico) era medico curante dell'interessato. Tale circostanza non significa tuttavia a priori che l'Ufficio AI, basandosi su questo rapporto piuttosto che su quello della clinica Bruderholz, avrebbe operato un apprezzamento manifestamente erroneo. Se è pur vero che i rapporti dei medici curanti devono essere esaminati con prudenza in quanto, in seguito al rapporto di fiducia istauratosi contrattualmente, essi tendono a favorire gli interessi del proprio paziente, è altrettanto vero che l'elemento determinante dal profilo probatorio non è tanto l'origine del mezzo di prova (rapporto del medico curante, per esempio), né la designazione del materiale (per esempio "perizia", "rapporto medico dettagliato"), bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico, va accertato se il referto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami oggettivi, se è redatto con conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Il Dott. Ruckstuhl, che si occupava del paziente già da diversi anni e conosceva quindi l'evoluzione delle sue patologie, ha redatto una relazione di circa tre pagine, il cui contenuto non può essere definito manifestamente erroneo. L'aggravamento dello stato di salute dell'interessato, evidenziato nel rapporto del 1° luglio 2005, era plausibile. Ora, un dubbio, sia pur legittimo sull'apprezzamento operato dall'Ufficio AI basilese, non sarebbe sufficiente per qualificare la decisione del 21 marzo 2006 di manifestamente erronea. 8.3.2. A prescindere comunque da queste considerazioni, si deve constatare che l'amministrazione ha sostenuto a torto che l'Ufficio AI basilese si sarebbe fondato sul parere del Dott. Ruckstuhl e non su quello dei medici dell'ospedale Bruderholz. L'Ufficio AI basilese ha in realtà fondato la sua decisione di aumentare la prestazione da metà ad intera riferendosi alle conclusioni cui erano giunti i medici dell'ospedale Bruderholz. Conformemente a questa perizia, l'Ufficio AI cantonale ha tenuto conto di una capacità di lavoro residua del
C6379/2010 Pagina 13 50%. Il grado d'invalidità del 73% scaturisce tuttavia da un calcolo economico della perdita di guadagno (doc. 86 pag. 10). Né il progetto di decisione, né la decisione impugnata, né le osservazioni al ricorso menzionano questo fatto. Non vi è dunque alcuna divergenza di apprezzamento tra l'Ufficio AI basilese e l'UAIE, poiché entrambi gli uffici si basano sulle conclusioni della clinica Bruderholz e ritengono una capacità residua di lavoro del 50% in attività leggere sostitutive. 8.3.3. Resta da esaminare se l'attività svolta da ultimo dall'interessato, quale addetto al microfilmaggio di documenti in una grande industria del settore chimico, sia ancora esigibile al 50% come lo ritiene l'autorità inferiore. Ora, il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e da allora l'interessato non ha più ripreso una nuova attività lucrativa (doc. 5 e 99). In queste condizioni, anche ammettendo che questo lavoro sia ancora esigibile dal punto di vista medico, non è possibile fare corrispondere l'incapacità di lavoro alla perdita di guadagno, in altre parole determinare il grado d'invalidità in base al confronto percentuale ("Prozentvergleich") come lo propone implicitamente l'autorità inferiore. Il reddito da invalido deve essere invece stabilito in base a un raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità, fermo restando che quest'ultimo deve essere determinato sulla base dei dati statistici salariali (sentenza 9C_310/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2 con i rif.). Nella fattispecie, l'Ufficio AI basilese ha operato un calcolo da cui è risultata una perdita di guadagno del 73%. Non vi sono elementi per mettere in discussione la validità di questo calcolo, peraltro la cui correttezza non è criticata dall'autorità dall'autorità inferiore. 8.4. Nel caso in esame, dunque, fanno difetto i requisiti per operare ad una revisione del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA, circostanza peraltro ammessa dall'UAIE, ma neppure si riscontrano i motivi per procedere a un riesame ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A.________ viene ripristinato il diritto alla rendita intera AI a decorrere dal 1° ottobre 2010. 9. 9.1. Visto l'esito della procedura, che vede l'insorgente vincente, non sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 3 PA). L'anticipo delle
C6379/2010 Pagina 14 presunte spese processuali di Fr. 400., fornito dal ricorrente il 15 marzo 2011, gli viene restituito. 9.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnate al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale e di replica, nonché la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata. Al ricorrente viene ripristinato il diritto alla rendita intera AI a partire dal 1° ottobre 2010. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 400., versato dal ricorrente, gli è restituito. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere:
C6379/2010 Pagina 15 Francesco Parrino Dario Croci Torti
C6379/2010 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: