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Tribunale penale federale 24.03.2017 RR.2016.321

24 marzo 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,515 parole·~13 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Testo integrale

Sentenza del 24 marzo 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. B. SA, C. S.A., D. S.A., E. S.A., F. S.A., G. INC., H. S.A., I. S.A., J. S.A.,

tutti rappresentati dall’avv. Rosa Cappa, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2016.321-330

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

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Fatti: A. Il 15 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 16 giugno e il 12 dicembre 2016, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per titolo di abuso di informazioni privilegiate in materia di intermediazione finanziaria (art. 184 Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e appropriazione indebita (art. 646 CP/I). Secondo le autorità estere, la persona indagata sarebbe innanzitutto coinvolta in un’operazione di compravendita alla borsa di Milano di titoli della K. S.p.A conclusa approfittando illegalmente di informazioni privilegiate, la quale gli avrebbe fruttato un guadagno di circa 1,5 milioni di euro (v. act. 7.1 e 7.2). Inoltre, in qualità di responsabile mondiale per il gruppo L. del settore Real Estate, in concorso con terzi, egli si sarebbe appropriato di fondi delle società del gruppo per circa 40 milioni di euro, liquidando a società di comodo fatture per operazioni inesistenti, versando il denaro su conti esteri intestati a svariate società, tra cui E. SA, D. SA, F. SA, D. SA, J. SA, H. SA e I. SA, di cui l’indagato sarebbe beneficiario economico (v. act. 7.3). Per quanto concerne la compravendita di titoli di cui sopra, con rogatoria del 15 aprile 2016 l’autorità rogante ha postulato l’acquisizione della documentazione bancaria relativa al conto n. 1 presso la banca M., a Ginevra, intestata ad una società panamense, di cui A. sarebbe l’avente diritto economico (v. act. 7.1). Nello stesso contesto, in data 16 giugno 2016 l’autorità italiana ha postulato l’acquisizione della documentazione bancaria relativa ad un conto presso la banca N., intestato alla società panamense D. SA, sul quale A. avrebbe operato (v. act. 7.2). Per quanto riguarda invece i presunti atti distrattivi ai danni del gruppo L., con complemento rogatoriale del 12 dicembre 2016 l’autorità estera ha postulato il sequestro, con acquisizione della relativa documentazione, di svariati conti bancari in Svizzera intestati a B. SA, E. SA, D. SA, F. SA, C. SA, J. SA, H. SA e I. SA, nonché a A. (v. act. 7.3).

B. Con decisioni del 17 maggio e 12 dicembre 2016 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulle richieste presentate dall’autorità rogante, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 7.4 e 7.5).

C. Mediante decisioni del 17 maggio e 21 giugno 2016 il MPC ha emanato due ordini di edizione, con divieto d’informazione, indirizzati risp. alla banca M. e a alla banca N. (v. act. 1A e 7 pag. 2 e seg.), provvedimenti legati alla compravendita di titoli di cui sopra.

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D. Il 12 dicembre 2016 il MPC ha ordinato il blocco, con edizione della relativa documentazione e revoca del divieto d’informazione, delle seguenti relazioni: n. 2 presso la banca N., intestata a B. SA (act. 1.D); n. 3 presso la banca N., intestata a A. (act. 1.D); n. 4 presso la banca O., intestata a F. SA (act. 1.E); n. 5 presso la banca O., intestata a H. SA (act. 1.E); n. 6 presso la banca O., intestata a G. Inc. (act. 1.E); n. 7 presso la banca P., intestata a E. SA (act. 1.F); n. 8 presso la banca M., intestata a C. SA (act. 1.G) e n. 9 presso la banca Q., intestata a J. SA (act. 1.G-bis) . Lo stesso giorno ha inoltre ordinato il blocco con revoca del divieto d’informazione della relazione n. 1 presso la banca M., intestata a I. SA, Panama (act. 1.B) e della relazione n. 10 presso la banca N., intestata a D. SA, Panama (act. 1.C). Tali misure sono state adottate in relazione ai sospetti di appropriazione indebita a danno di società del gruppo L.

E. Il 22 dicembre 2016 A. e le società B. SA, E. SA, D. SA, F. SA, C. SA, J. SA, H. SA, G. Inc. e I. SA, patrocinate dagli avvocati R. e S. hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone, in via principale, l’annullamento, con immediato dissequestro dei documenti e dei conti bloccati. In via subordinata, essi chiedono che, in virtù del principio della proporzionalità, solo una parte delle somme rimanga sequestrata, ossia quelle che il MPC quantificherà come provento di reato, liberando il resto (v. act. 1).

F. Con osservazioni del 2 febbraio 2017 sia il MPC che l'UFG hanno postulato l’inammissibilità del gravame (v. act. 7 e 8).

G. In data 14 febbraio 2017 gli avvocati R. e S. hanno informato questa Corte della decisione dei ricorrenti di farsi rappresentare dall’avv. Rosa Cappa (v. act. 14), avvicendamento confermato da quest’ultima con corredo delle relative procure (v. act. 15).

H. Con replica del 7 marzo 2017, trasmessa al MPC e all’UFG per informazione, i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali tramite la loro nuova patrocinatrice.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro svariate decisioni di entrata in materia ed esecuzione dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le decisioni impugnate, non ordinando la trasmissione all’estero di mezzi di prova, ma limitandosi a bloccare dei conti bancari e a sequestrare la relativa documentazione, non sono decisioni di chiusura bensì incidentali e non hanno dunque “effetto sospensivo per legge” (ricorso pag. 4, act. 1). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

- 6 oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). La legittimazione delle società è data per quanto riguarda i conti di cui esse risultano essere titolari (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda i conti per i quali i ricorrenti risultano avente diritto economico o dispone semplicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

2. I ricorrenti sostengono innanzitutto di non essere stati messi nella possibilità di partecipare alla procedura di analisi della documentazione acquisita dal MPC presso i vari istituti di credito, questo in violazione del loro diritto di essere sentiti. Inoltre, essendo la documentazione in parola inutile per l’inchiesta estera, le decisioni impugnate violerebbero il principio della proporzionalità. Essi censurano parimenti l’assenza di giurisdizione dell’autorità rogante nonché la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione alla base della rogatoria. La concessione dell’assistenza giudiziaria sarebbe contraria ai principi di legalità e di presunzione d’innocenza. Essendo l’origine dei fondi sequestrati legittima, le misure cautelari adottate sarebbero infondate.

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).

2.2 In concreto, A., in sede di replica, ha fornito svariata documentazione attestante impegni finanziari delle società a lui riconducibili, soprattutto legati a ristrutturazioni in ambito immobiliare e a prestazioni ricevute per consulenze architettoniche (v. act. 16.2). Egli non produce tuttavia alcuna documentazione che permetta di chiarire la situazione economica di dette società, omettendo in particolare di indicare sia i loro redditi che il loro patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l’effettiva esistenza di pregiudizi

- 7 immediati ed irreparabili in capo alle singole società. In altre parole, i ricorrenti non hanno dimostrato, mediante documentazione contabile e fiscale, di non disporre di altri mezzi per far fronte ai loro impegni finanziari. A. si limita ad affermare che i provvedimenti contestati “comportano la totale paralisi di quasi tutte le risorse finanziarie attingibili dal sottoscritto e dunque di tutte le mie attività e di quelle delle entità giuridiche a me riconducibili ovunque nel mondo” (v. act. 16.2 pag. 3). Egli stesso, parlando di “quasi tutte le risorse finanziarie”, ammette del resto l’esistenza di altre risorse, omettendo tuttavia sia di specificarne l’ammontare sia di indicare quale delle società coinvolte disporrebbe eventualmente di altre risorse. Di fronte ad un quadro finanziario così opaco non basta allegare e documentare la sussistenza di singoli impegni finanziari, ma incombe ai ricorrenti produrre tutta la documentazione necessaria per fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la sola mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 10'000.--. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 50'000.--. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 40'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 40'000.--.

Bellinzona, 27 marzo 2017 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rosa Cappa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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