Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_267/2026
Sentenza del 30 luglio 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentata da B.________ AG,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposte cantonali del Cantone Ticino e
imposta federale diretta, periodo fiscale 2023,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 31 marzo 2026 (80.2026.20, 80.2026.21).
Fatti
A.
A.a. A.________, cittadina germanica residente a U.________ (TI), si è trasferita in Svizzera nel maggio 2023. La sua dichiarazione d'imposta per quell'anno è stata inoltrata all'autorità fiscale ticinese nell'agosto 2024, indicando che per informazioni complementari era possibile rivolgersi alla B.________ AG, V.________. Alla dichiarazione d'imposta era allegata una procura alla citata società, per la rappresentanza in tutte le pratiche fiscali, assicurative e di incasso.
A.b. Con decisione del 7 agosto 2025, l'Ufficio di tassazione di W.________ (TI) ha notificato al domicilio privato della contribuente la tassazione per il periodo dal 16 maggio al 31 dicembre 2023, determinando gli elementi imponibili in materia di imposte cantonali e di imposta federale diretta.
A.c. L'8 gennaio 2026, B.________ AG ha impugnato la tassazione con un reclamo. A sostegno della sua tempestività, faceva valere che la decisione del 7 agosto 2025 era stata notificata in modo irregolare, senza considerare la procura, e che l'impugnazione (8 gennaio 2026) era avvenuta nei 30 giorni dalla trasmissione della decisione alla rappresentante da parte della contribuente (16 dicembre 2025). In subordine, chiedeva la restituzione dei termini, perché la rappresentante era stata impedita senza colpa di reclamare. Ancora più in subordine, domandava la revisione della tassazione.
A.d. Con decisione del 16 gennaio 2026, l'autorità di tassazione ha constatato la tardività del reclamo, dichiarandolo inammissibile dopo avere osservato che, il 17 settembre 2025, la reclamante aveva pagato il conguaglio dell'imposta federale diretta e che ciò permetteva di presumere l'accettazione del contenuto della decisione d'imposta. Il fatto che la decisione di tassazione fosse entrata in possesso della rappresentante il 16 dicembre 2025 era irrilevante.
B.
Con sentenza del 3 marzo 2026, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso che A.________ ha interposto contro la decisione su reclamo il 13 febbraio precedente. Anche secondo i Giudici cantonali, il reclamo era tardivo.
C.
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 29 aprile 2026, A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento dello stesso, a seguito della constatazione che il reclamo era tempestivo, o la restituzione dei termini e il rinvio dell'incarto all'Ufficio di tassazione di W.________ rispettivamente alla Corte cantonale, per un esame di merito.
C.b. La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni ritengono che il ricorso sia infondato e ne domandano il rigetto. In replica, la ricorrente conferma la propria posizione.
Diritto
I. Entrata in materia e accertamento dei fatti
1.
L'impugnativa è stata inoltrata in tedesco contro una sentenza in italiano del Tribunale d'appello ticinese. Ciò è lecito (art. 42 cpv. 1 LTF) ma, in assenza di motivi per derogare alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, il giudizio del Tribunale federale è in italiano.
2.
2.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Essa è stata presentata nei termini di legge dalla destinataria del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), e dev'essere esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.
2.2. In questo contesto, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, ovvero arbitrari, o risultano da una lesione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). La presentazione di nuovi fatti e prove è subordinata al rispetto delle condizioni indicate nell'art. 99 cpv. 1 LTF.
2.3. Il gravame rispetta i requisiti di motivazione solo in parte. Nella misura in cui li disattende, sfugge a un esame del Tribunale federale. Lo stesso vale per le critiche alla tassazione, che esulano dall'oggetto del litigio (questione della tardività del reclamo; sentenza 2C_1043/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 3).
Dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione - con un'argomentazione che ne dimostri un accertamento arbitrario - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Non è dimostrata nemmeno l'esistenza delle condizioni indicate dall'art. 99 LTF, al quale non si richiama nessuna delle parti in causa.
II. Imposta federale diretta
3.
Con il proprio giudizio, la Camera di diritto tributario ha confermato la decisione di inammissibilità emanata dall'autorità fiscale ticinese dopo aver constatato che il reclamo era tardivo.
3.1. Contro una decisione di tassazione si può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica (art. 132 cpv. 1 LIFD; RS 642.11). Il termine decorre dal giorno successivo alla notifica; se scade di sabato, domenica o in giorno festivo fa stato il primo giorno feriale che segue (art. 133 cpv. 1 LIFD). L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni da quando gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).
Durante la procedura di tassazione, il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria; l'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta ( art. 117 cpv. 1 e 2 LIFD ).
3.2. La LIFD non prescrive una forma di notifica delle decisioni (sentenze 2C_1010/2020 del 26 febbraio 2021 consid. 4.2; 2C_392/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 2.1). Come in altri ambiti, se l'invio avviene per posta semplice, l'autorità fiscale deve addurre la prova dell'avvenuta notifica (DTF 142 IV 125 consid. 4.3). La prova certa di una notifica non è necessaria; il recapito può risultare da indizi o dalle circostanze (sentenza 9C_623/2025 del 27 maggio 2026 consid. 2.2.2).
Quando un contribuente ha designato un rappresentante contrattuale l'autorità deve notificare le comunicazioni o le decisioni a quest'ultimo; se non lo fa, la notifica è irregolare (DTF 150 II 26 consid. 3.7.1; cfr. anche DTF 151 II 625 consid. 4.2 e 4.3).
3.3. Davanti a una notifica irregolare bisogna esaminare se, in base alle circostanze, le parti siano state indotte in errore e abbiano subito un pregiudizio. In parallelo, vanno considerate le regole della buona fede, che impongono un limite all'invocazione del vizio (cfr. DTF 151 II 625 consid. 4.3; sentenza 1C_327/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 6.1).
In base al principio della buona fede, una persona è tenuta anche a informarsi sull'esistenza e sul contenuto di una decisione che la riguarda quando può sospettarne l'emanazione da parte di un'autorità (DTF 139 IV 228 consid. 1.3; sentenze 2C_1010/2020, citata, consid. 4.3; 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3).
4.
4.1. In base ai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.3), la ricorrente aveva indicato all'autorità di tassazione, tramite l'invio di una valida procura, di essere rappresentata da B.________ AG. Ciò nonostante, la decisione di tassazione del 7 agosto 2025, relativa al periodo fiscale 2023, le è stata notificata direttamente al suo domicilio.
Sempre sul piano dei fatti, dal giudizio impugnato risulta che: (a) l'insorgente non contesta di avere ricevuto la decisione di tassazione, ma non è noto quando ciò sia avvenuto; (b) in relazione al periodo fiscale 2023, la contribuente ha ricevuto un conguaglio per l'imposta federale diretta; (c) secondo quanto indicato dall'autorità ticinese di tassazione, senza essere contraddetta, il conguaglio è stato pagato il 17 settembre 2025; (d) la ricorrente ha comunicato il ricevimento e il pagamento del conguaglio anche alla rappresentante, ma non è noto quando questa comunicazione sia avvenuta.
4.2. Ora, la ricorrente era rappresentata da una fiduciaria, indicata in tale veste nella dichiarazione d'imposta, e la notifica della tassazione per il periodo fiscale 2023 all'indirizzo privato della prima, non all'indirizzo professionale della rappresentante, costituisce una notifica irregolare (cfr. DTF 151 II 625 consid. 4.3).
La giurisprudenza in materia, non permette però di concentrare l'attenzione solo sulla fiduciaria, come sembrerebbe indicare il ricorso, ma impone di verificare anche la posizione della contribuente sul piano della buona fede (precedente consid. 3.3).
4.3. Un esame della situazione, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, porta a concludere che un'attesa fino all'8 gennaio 2026 per inoltrare reclamo - indicando che la contribuente ha trasmesso la decisione di tassazione alla rappresentante solo il 16 dicembre 2025 - non può essere tutelata. In effetti:
(a) quando riceve una decisione direttamente o può sospettare l'esistenza di una decisione che lo concerne, il contribuente deve rivolgersi al proprio rappresentante o all'autorità di tassazione; nel primo caso, per verificare se il recapito diretto sia avvenuto soltanto a titolo orientativo, in parallelo a un invio corretto al rappresentante (sentenza 2C_709/2014 del 9 giugno 2015 consid. 4.3.5); nel secondo caso, per avere conferma o meno dell'emanazione di una decisione che lo possa riguardare (sentenze 2C_1010/2020, citata, consid. 4.3);
(b) in assenza di indicazioni in merito alla data della notifica della tassazione all'indirizzo privato della ricorrente, la mancata verifica di un eventuale invio parallelo alla sua rappresentante non è decisiva, perché non può essere situata nel tempo;
(c) in accordo con la Corte cantonale, bisogna però considerare che - nel caso poco probabile in cui la notifica della tassazione all'indirizzo privato non fosse ancora avvenuta - il recapito del conguaglio dell'imposta federale diretta avrebbe dovuto portare la contribuente ad agire, indirizzandosi all'Ufficio di tassazione, per avere conferma dell'emanazione di una decisione che la riguardava;
(d) siccome il pagamento del conguaglio risulta essere avvenuto il 17 settembre 2025, il recapito alla contribuente del conteggio, con annessa fattura, non può che essere avvenuto prima di quella data;
(e) un dovere di informarsi, senza attendere di ricevere copia della decisione di tassazione, spettava nel contempo alla rappresentante, alla quale la contribuente ha comunicato di avere ricevuto il conguaglio, perché è vero che non si sa nemmeno quando questa comunicazione è avvenuta, ma la stessa rappresentante la situa nel settembre 2025, quando ne ha contestato i contenuti all'autorità fiscale ticinese, perché non aveva tenuto conto dell'imposizione alla fonte.
4.4. In relazione all'imposta federale diretta, la tardività del reclamo presentato l'8 gennaio 2026 contro la decisione di tassazione del 7 agosto 2025 dev'essere pertanto confermata.
Con riferimento ai contenuti del ricorso, va infatti aggiunto che: (a) nella misura in cui si possano considerare conformi all'art. 106 cpv. 2 LTF, le critiche presentante nei p.ti 4.1-4.7 - relative ancora alla mancata notifica della tassazione alla rappresentante, ritenuta indispensabile - non tengono conto della giurisprudenza indicata nel considerando 3; (b) l'omissione dell'esame delle censure di merito, lamentata nel p.to 4.8, va ricondotta al mancato rispetto dei termini per reclamare, non alla violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.).
4.5. L'insorgente si richiama infine all'art. 133 cpv. 3 LIFD, relativo alla restituzione dei termini, ma a torto perché non si riferisce a nessuno dei vari casi previsti dalla legge (precedente consid. 3.1; sentenza 9C_52/2026 del 2 febbraio 2026 consid. 3), limitandosi a ricondurre la tardività del reclamo alla notifica irregolare da parte dell'autorità fiscale ticinese e a sostenere che un errore di quest'ultima non deve penalizzare chi ne è stato vittima.
4.6. In materia di imposta federale diretta, il ricorso è infondato e il giudizio impugnato dev'essere confermato.
III. Imposte cantonali
5.
5.1. L' art. 117 cpv. 1 e 2 LIFD , l'art. 132 cpv. 1 e l' art. 133 cpv. 1 e 3 LIFD hanno i loro corrispettivi nell'art. 190 cpv. 1 e 2, nell'art. 206 cpv. 1 e nell'art. 192 cpv. 2 e 5 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100). È inoltre riconosciuto che, nonostante la LAID (RS 642.14) si limiti a prevedere una possibilità di reclamo entro trenta giorni dalla notifica della tassazione (art. 48 cpv. 1 LAID), le conseguenze di una notifica irregolare in materia di imposte cantonali sono le stesse di quelle in materia di imposta federale diretta (sentenza 2C_1010/2020, citata, consid. 5).
5.2. Il ricorso - col quale vengono formulate critiche valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza fare distinzioni - è quindi infondato anche in relazione alle imposte cantonali.
IV. Conclusioni, spese e ripetibili
6.
6.1. Il ricorso dev'essere respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali.
6.2. Le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
2.
In riferimento alle imposte cantonali, il ricorso è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 30 luglio 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli