Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_199/2026
Sentenza del 27 aprile 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 febbraio 2026 (35.2026.6).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. In data 10 aprile 2025, A.________, nato nel 1984, dipendente della ditta B.________ SA di U.________ in qualità di operaio di forgia e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è scivolato sul lavoro e, cadendo, ha battuto la spalla destra contro la parete della trancia del bilanciere. L'artro-RMN della spalla destra del 24 giugno 2025 ha evidenziato la presenza di una piccolissima rottura intramurale a livello inserzionale del tendine sovraspinato in sede anteriore. L'istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 29 ottobre 2025, confermata su opposizione il 3 dicembre 2025, l'INSAI ha dichiarato estinto dal 1° novembre 2025 il diritto alle prestazioni dipendenti dal sinistro del 10 aprile 2025, momento a partire dal quale i disturbi non avrebbero più costituito una conseguenza naturale di quell'evento. L'assicuratore infortuni ha pure tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.2. Con sentenza del 10 febbraio 2026, il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza dell'assicurato con il quale chiedeva il ripristino dell'effetto sospensivo e, con esso, nelle more del procedimento, la continuazione del versamento da parte dell'INSAI delle indennità giornaliere e il rimborso delle eventuali spese di cura.
Domande, queste, che A.________ ha ripresentato mediante ricorso in materia di diritto pubblico (subordinatamente con ricorso sussidiario in materia costituzionale) al Tribunale federale chiedendo la riforma della sentenza cantonale.
2.
2.1. Una decisione di un'autorità inferiore relativa alla revoca o al ripristino dell'effetto sospensivo non pone fine al procedimento. Essa costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, con la quale è stata disposta una misura cautelare (DTF 134 I 83 consid. 3.1 con riferimenti; cfr. sentenza 8C_217/2026 del 31 marzo 2026 consid. 3.1).
2.2. Contro le decisioni incidentali notificate separatamente che non riguardano la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF), il ricorso è ammissibile - salvo il caso previsto dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF e irrilevante nella fattispecie - soltanto se la decisione impugnata può causare un pregiudizio irreparabile (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente. Un pregiudizio puramente fattuale o economico non è, di regola, sufficiente a tal fine (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 137 V 314 consid. 2.2.1 con riferimenti).
2.3. L'immediata impugnabilità costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta. Tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo (DTF 149 II 170 consid. 1.3 con riferimenti). Spetta inoltre alla parte ricorrente dimostrare che i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 93 LTF sono soddisfatti, qualora la loro sussistenza non risulti evidente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.3.3; 150 III 248 consid. 1.2; entrambi con riferimenti).
3.
Nell'ottica di dimostrare l'ammissibilità del proprio ricorso ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorrente invoca l'esistenza di un pregiudizio "difficilmente riparabile" costituito segnatamente dall'interruzione delle indennità giornaliere e dalla mancata copertura delle spese mediche da parte dell'INSAI.
Tuttavia, diversamente da quanto formulato nel ricorso, un tale contesto presuppone un pregiudizio irreparabile e di carattere giuridico. Pur prescindendo da ciò, come visto, di regola esso non è dato in caso di semplice sospensione provvisoria di prestazioni finanziarie (cfr. sentenza citata 8C_217/2026 consid. 4.1 e i vari riferimenti). Il caso in esame non giustifica un'eccezione, né il ricorrente convince del contrario.
4.
Ne segue che sia il ricorso in materia di diritto pubblico sia il ricorso sussidiario in materia costituzionale risultano manifestamente inammissibili. Essi possono così essere decisi secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (in relazione con l'art. 117 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 27 aprile 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi