Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_209/2025
Sentenza del 13 luglio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Glassey, Segura, Giudice supplente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Broggini,
opponente.
Oggetto
Incendio colposo; arbitrio nell'accertamento dei fatti,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 gennaio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (17.2024.158+274).
Fatti
A.
Il 2 ottobre 2017 la capanna B.________ di proprietà dell'associazione C.________, inaugurata nel 1999 dopo una ristrutturazione e sita nel Comune di X.________, è stata quasi interamente distrutta da un incendio.
Mediante sentenza 22 ottobre 2021 la Pretura penale del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________, presidente dell'associazione C.________ dal 1996, autore colpevole di incendio colposo per avere - " sapendo o dovendo sapere che la struttura ad uso collettivo non era stata né certificata antincendio né certificata abitabile (abitabilità) dagli esperti rispettivamente dalle competenti autorità, sebbene espressamente richiesto dall'Ufficio della sanità ", " sapendo o dovendo sapere che la struttura non presentava le garanzie minime antincendio per la sicurezza di cose e persone prescritte dalla legislazione cantonale in materia edilizia [...] e sanitaria [...] ", " sapendo o dovendo sapere che il camino e la canna fumaria così come costruita non era[no] conformi ai disegni approvati e relativa licenza di costruzione e [...] alle norme di p rotezione antincendio", "autorizzando il soggiorno al pubblico rispettivamente autorizzando la gestione dell'esercizio da parte di terzi gestori della capanna (custodi o capannari) e permettendo loro l'accensione del fuoco nell'apposito camino" - cagionato l'innesco dell'incendio che, a causa del posizionamento di materiali combustibili (legno del pavimento) troppo vicini alla canna fumaria priva di uno strato d'isolazione sufficiente e adeguato, ha provocato la distruzione della capannae cagionato un danno di complessivi fr. 617'555.45. La Pretura penale ha condannato A.________ alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 50.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 400.--.
La Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), con sentenza 8 novembre 2023, ha rinviato la causa al tribunale di prima istanza affinché provvedesse ad emanare un nuovo giudizio.
Mediante sentenza 24 aprile 2024, dopo aver indetto un nuovo dibattimento, la Pretura penale ha prosciolto A.________ dall'imputazione di incendio colposo e riconosciuto al suo difensore di fiducia un'indennità di fr. 20'881.90 per le spese legali.
B.
Con sentenza 27 gennaio 2025 la CARP ha respinto l'appello presentato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino avverso la predetta sentenza 24 aprile 2024, ha confermato il proscioglimento di A.________ dall'imputazione di incendio colposo, ha posto gli oneri processuali del procedimento di primo e secondo grado a carico dello Stato del Cantone Ticino e ha riconosciuto al difensore di fiducia di A.________ un importo di fr. 3'406.50 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per il procedimento di appello (oltre all'importo di fr. 20'881.90 per il procedimento di primo grado).
C.
Contro questo giudizio il Ministero pubblico del Cantone Ticino insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale del 28 febbraio 2025, postulandone l'annullamento e la trasmissione degli atti all'autorità precedente per nuovo giudizio. Il ricorrente fa valere un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove arbitrari, con conseguente violazione del diritto federale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del pubblico ministero è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2).
Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 I 73 consid. 2.2). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5). In relazione all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove il giudice cantonale - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
3.
3.1. Secondo l'art. 222 cpv. 1 CP, commette il reato di incendio colposo chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica.
Gli elementi oggettivi dell'incendio colposo sono: a) un comportamento incendiario; b) un incendio; c) un rapporto di causalità tra il comportamento dell'autore e l'incendio, il comportamento dovendo essere la causa naturale e adeguata dell'incendio; d) le conseguenze dell'incendio, ovvero un danno alla cosa altrui o un pericolo collettivo (v. sentenza 6B_88/2008 del 13 maggio 2008 consid. 3).
L'elemento soggettivo è la negligenza. Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
3.2. Nella sentenza qui impugnata, la CARP ha indicato che " l'origine dell'incendio è stata localizzata a livello del pavimento tra il piano terra e il primo piano della capanna, in corrispondenza del passaggio della canna fumaria del camino " e che " al momento dei fatti il camino era acceso e l'accumulo di calore [...] e la vicinanza di materiali combustibili, ha dato origine all'incendio in questione ". I Giudici cantonali hanno infatti accertato che la causa dell'incendio risiedeva nel "difetto di costruzione del passaggio della canna fumaria attraverso la soletta di separazione tra il locale ristorazione e le stanze, laddove i materiali combustibili erano troppo ravvicinati alla canna fumaria che, oltremodo, mancava di strato d'isolazione e del relativo rivestimento esterno che ricopre la citata isolazione ".
La CARP ha in seguito accertato che l'imputato non conosceva e non poteva conoscere tale difetto di costruzione, anche perché " i lavori relativi a camino e canna fumaria erano stati affidati ad un professionista (il quale, avuto riguardo alla canna fumaria, si era a sua volta rivolto ad una ditta specializzata) " per cui l'imputato poteva ragionevolmente ritenere " alla stregua di qualsiasi committente " che tali lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte.
I Giudici cantonali hanno poi esaminato la tesi del procuratore pubblico secondo cui l'ignoranza del difetto sarebbe però irrilevante poiché, ad importare, sarebbe il fatto che l'associazione C.________, della quale l'imputato era presidente, non avrebbe dato seguito alle procedure previste dalla legge che avrebbero permesso di individuare il pericolo concreto rappresentato dal camino.
3.2.1. A tal riguardo, la Corte cantonale ha in primo luogo valutato la mancata conformità del camino e della canna fumaria (costruiti al centro del soggiorno) al disegno approvato con il rilascio della licenza di costruzione (che li prevedeva invece nell'angolo del soggiorno), ma ha scartato il nesso di causalità con il verificarsi dell'incendio, la collocazione del camino e della canna fumaria essendo del tutto irrilevante rispetto al difetto di costruzione all'origine del rogo, da ricondurre, come detto, ad un isolante insufficiente nel passaggio della canna fumaria attraverso la soletta in legno.
3.2.2. La CARP ha poi valutato l'assenza di un certificato di collaudo antincendio, e meglio il mancato inoltro alle competenti autorità di una variante del progetto iniziale o di una nuova domanda di costruzione a seguito della modifica della suddetta collocazione del camino e della canna fumaria, procedure che avrebbero portato all'obbligo di presentare un certificato di collaudo antincendio prima dell'uso della struttura, in applicazione degli art. 41g cpv. 2 rispettivamente 41d cpv. 4 della legge edilizia del 13 marzo 1991 del Cantone Ticino [LE], norme in vigore dal 1° gennaio 1997 (nel frattempo abrogate). Secondo i Giudici cantonali, alla luce delle dichiarazioni dell'esperto cantonale antincendio D.________ (il quale - alla domanda se, qualora il collaudo antincendio fosse stato fatto prima dell'apertura, l'incendio della capanna avrebbe potuto essere evitato - ha affermato che "se venivo chiamato in causa per l'analisi del rischio residuo, e non per il collaudo della struttura come richiestomi, sicuramente tali manchevolezze le avrei notate e rilevate"), nonché del materiale fotografico raccolto dalla polizia scientifica e delle conclusioni di quest'ultima (dai quali risultava come il difetto di costruzione all'origine dell'incendio avesse potuto essere scoperto solo a seguito della distruzione, conseguente all'incendio, della soletta attraversata dalla canna fumaria), non si poteva stabilire "con la necessaria certezza" che un tale collaudo antincendio avrebbe ragionevolmente consentito di evidenziare l'insufficiente rivestimento di resistenza al fuoco della canna fumaria in quel punto, per cui anche in questo caso non vi era un nesso di causalità tra la violazione della procedura in questione e il verificarsi dell'incendio.
3.2.3. Con riferimento invece alla mancata valutazione del cosiddetto "rischio residuo d'incendio accettabile" prevista dall'art. 44g del regolamento del 9 dicembre 1992 di applicazione della legge edilizia cantonale (norma nel frattempo abrogata) per edifici e impianti ad uso collettivo realizzati prima del 1997, i Giudici cantonali hanno osservato che essa doveva essere chiesta dal Municipio del Comune di X.________, ma che quest'ultimo non lo aveva fatto malgrado il Cantone Ticino avesse richiamato tutti i comuni ad attuare tale loro obbligo di vigilanza entro il 30 giugno 2015. Per la Corte cantonale appariva inoltre tutt'altro che scontato (contrariamente a quanto indicato dall'esperto D.________; v. supra consid. 3.2.2) che anche con un sopralluogo espressamente finalizzato alla valutazione del rischio residuo d'incendio sarebbe stato possibile evidenziare l'insufficiente rivestimento di resistenza al fuoco della canna fumaria, ritenuto che dal materiale fotografico e dalle conclusioni della polizia scientifica ben emergeva che solo con la distruzione della soletta conseguente all'incendio si era potuto appurare che tale isolante era insufficiente.
3.2.4. Quanto all'assenza di un permesso di abitabilità, la CARP ha innazitutto osservato che, siccome la capanna era frequentata con regolarità da alcuni municipali ed era evidente per tutti che fosse aperta al pubblico ed operativa, l'imputato poteva pensare che essa fosse comunque in regola per svolgere la sua attività. I Giudici cantonali hanno poi ad ogni modo osservato che, tenuto conto di quanto già detto per il collaudo antincendio (v. supra consid. 3.2.2), risultava difficile, se non impossibile, ritenere che l'esame per la concessione dell'abitabilità avrebbe permesso di individuare il difetto all'origine dell'incendio, per cui, ancora una volta, il nesso di causalità faceva difetto.
3.2.5. La Corte cantonale ha poi indicato che l'Ufficio di sanità del Cantone Ticino (competente, secondo l'art. 48 cpv. 2 LE, a intervenire d'ufficio per imporre all'autorità comunale l'applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi) era stato informato ad ottobre 2016 del fatto che la capanna non aveva né il certificato di collaudo antincendio né il permesso di abitabilità ed era intervenuto con due scritti del 17 ottobre 2016 e 16 febbraio 2017, indirizzati all'associazione C.________, dal tenore però "non, propriamente, incisivo" e nei quali aveva principalmente posto l'accento sulla questione del numero dei letti presenti nelle stanze. La CARP ha inoltre dato atto che l'imputato si era del resto adoperato per risolvere le manchevolezze segnalate dall'Ufficio di sanità in tali lettere, contattando da subito l'esperto D.________ per il rilascio del certificato di collaudo antincendio e poi, su richiesta di quest'ultimo, l'ingegnere E.________ per il controllo RaSi dell'impianto elettrico, non riuscendo però a ottenere tutti i certificati prima dell'apertura della capanna per la stagione 2017 (complice probabilmente l'inaccessibilità alla struttura nei mesi invernali). La Corte cantonale ha poi osservato che, d'altro canto, il Municipio - competente per vigilare e agire in materia di polizia del fuoco ed informato delle questioni sollevate dall'Ufficio di sanità per aver ricevuto in copia la lettera 17 ottobre 2016 - non aveva ritenuto di dover impedire l'apertura della capanna in mancanza dei certificati richiesti.
3.2.6. Alla luce di quanto precede - in particolare del fatto che non si poteva stabilire che le procedure previste della legge avrebbero ragionevolmente consentito di individuare l'isolante insufficiente nel passaggio della canna fumaria attraverso la soletta in legno - la Corte cantonale ha concluso che all'imputato non potesse essere attribuita, nel suo ruolo di presidente dell'associazione C.________, un'imprevidenza colpevole per aver concesso anche quell'anno l'uso della capanna con la possibilità di accendere il camino.
3.3. Nel ricorso all'esame, il ricorrente rimprovera alla CARP un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove manifestamente inesatti (v. infra consid. 3.3.1-3.3.5), con conseguente violazione del diritto federale (v. infra consid. 3.3.6).
3.3.1. Il ricorrente rileva innanzitutto che, siccome la persona che aveva costruito il camino era " metal-costruttore senza alcuna qualifica di fumista", la conclusione della Corte cantonale secondo cui l'imputato poteva far affidamento sulle competenze di tale specialista e ritenere che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte sarebbe arbitraria.
L'argomento ricorsuale risulta tuttavia incompleto. Il ricorrente non spiega infatti in che modo l'asserito accertamento arbitrario dei fatti sarebbe rilevante per l'esito del procedimento (v. art. 97 cpv. 1 LTF). Non pretende segnatamente che l'imputato, dovendo appunto sapere che il camino non era stato eseguito a regola d'arte, avrebbe dovuto essere ritenuto a conoscenza del difetto di costruzione all'origine dell'incendio (ricordato peraltro che, come indicato nella sentenza impugnata, il ricorrente nemmeno lo aveva preteso in sede di appello). La censura, insufficientemente motivata, risulta inammissibile.
3.3.2. Il ricorrente ritiene poi che i Giudici cantonali avrebbero accertato i fatti in modo manifestamente inesatto per aver concluso che la procedura di rilascio di una variante del progetto iniziale o di una nuova domanda di costruzione a seguito della modifica della collocazione del camino non avrebbe potuto evidenziare il difetto all'origine dell'incendio. A suo parere, invece, una tale procedura amministrativa avrebbe permesso di individuare "sul nascere" il difetto, dato che essa, " come rilevato dalla stessa CARP ", " non si limita a definire la posizione del camino negli spazi interni dell'abitazione, ma ne esamina anche i materiali di costruzione, le vie di fuga, di calore e fumo, l'utilizzo di materiale ignifugo e il rispetto delle misure di sicurezza antincendio ".
Il ricorrente sostiene insomma che una nuova procedura di rilascio della licenza edilizia avrebbe permesso di identificare il difetto di costruzione già sulla base del solo progetto, ancor prima del collaudo antincendio. Questa nuova argomentazione giuridica - non risulta infatti essere stata presentata in appello, il ricorrente essendosi in quella sede unicamente appoggiato sull'assenza di un certificato di collaudo antincendio (v. infra consid. 3.3.3) - si palesa tuttavia del tutto generica e, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, si fonda su premesse fattuali circa le possibili risultanze di una tale procedura che non sono state accertate dalla CARP e che sono quindi inammissibilmente nuove (v. art. 99 cpv. 1 LTF). Anch'essa va quindi ritenuta irricevibile.
3.3.3. Secondo il ricorrente, la CARP avrebbe inoltre accertato i fatti in modo manifestamente inesatto per aver concluso che il collaudo antincendio (esatto, dal 1° gennaio 1997, nella procedura di rilascio di una variante del progetto iniziale o di una nuova domanda di costruzione) non avrebbe permesso di rilevare il difetto di costruzione e non vi fosse quindi alcun nesso di causalità tra l'omissione di tale collaudo e l'incendio. A suo dire - contrariamente a quanto ritenuto dalla CARP - dalle dichiarazioni dell'esperto cantonale antincendio D.________, dal materiale fotografico e dalle conclusioni della polizia scientifica non si sarebbe potuto dedurre che il difetto di costruzione poteva essere scoperto
soltanto attraverso la distruzione della soletta. Per il ricorrente, il fatto che il difetto fosse situato nel passaggio della canna fumaria attraverso la soletta (quindi in un punto non visibile) non significa infatti per forza che non potesse essere individuato preventivamente in occasione di un collaudo antincendio. L'esperto lo avrebbe del resto confermato: il ricorrente ritiene infatti che la Corte cantonale, menzionando unicamente la frase riportata in precedenza ("se venivo chiamato in causa per l'analisi del rischio residuo, e non per il collaudo della struttura come richiestomi, sicuramente tali manchevolezze le avrei notate e rilevate"; v. supra consid. 3.2.2), si sarebbe arbitrariamente discostata da quanto dichiarato da D.________ in un'altra occasione, ovvero che l'analisi del rischio residuo antincendio è un esame equivalente, se non addirittura meno accurato, rispetto al collaudo antin cendio (" nel merito l'esame sarebbe stato lo stesso e quanto avrei rilevato e segnalato, egualmente lo stesso ") e che, pertanto, anche in un collaudo antincendio egli avrebbe notato l'insufficienza del rivestimento isolante.
Attraverso i suoi argomenti, il ricorrente si limita tuttavia a proporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella operata dai Giudici cantonali: la diversa valutazione del materiale fotografico e delle conclusioni della polizia scientifica è infatti di natura meramente appellatoria, mentre il diverso apprezzamento delle dichiarazioni dell'esperto D.________ mette soprattutto in risalto la contraddittorietà tra di esse. Il ricorrente non riesce pertanto a dimostrare che la conclusione della CARP, secondo cui non si poteva stabilire che il difetto di costruzione all'origine dell'incendio potesse ragionevolmente essere rilevato nell'ambito di un collaudo antincendio, proceda da un'insostenibile interpretazione degli atti di causa. Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta quindi infondata.
3.3.4. Il ricorrente rinuncia poi a qualificare di arbitrarie (ritenendole tuttalpiù inesatte o audaci) le conclusioni tratte dalla CARP con riferimento alla mancata valutazione del cosiddetto "rischio residuo d'incendio accettabile" ed all'assenza di un permesso di abitabilità. Su di esse non occorre quindi pronunciarsi.
3.3.5. Il ricorrente sottolinea in seguito come l'Ufficio di sanità del Cantone Ticino avesse chiesto a "chiare lettere" all'associazione C.________, sia nel suo scritto 17 ottobre 2016 che in quello del 16 febbraio 2017, di presentare un certificato di collaudo antincendio prima dell'apertura dell'esercizio, per cui sarebbe arbitrario affermare, come fatto dalla CARP, che tale richiesta fosse vaga o secondaria. Osserva inoltre che anche un'eventuale inattività del Municipio o dell'Ufficio di sanità non esime il proprietario dell'immobile dalla sua responsabilità di rispettare ed implementare le prescrizioni antincendio, mentre in concreto l'imputato, malgrado avesse avviato la procedura per l'ottenimento di un certificato di collaudo antincendio, non aveva né pianificato né previsto "nessuna perizia antincendio".
Anche questa contestazione dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove, generica ed appellatoria, non riesce a sostanziare alcun arbitrio da parte della Corte cantonale e si fonda sulla premessa, non dimostrata (v. supra consid. 3.3.3), che un collaudo antincendio avrebbe permesso di individuare il difetto di costruzione all'origine dell'incendio. Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta quindi infondata.
3.3.6. Secondo il ricorrente, se la CARP avesse stabilito in modo non arbitrario i fatti (accertando cioè che l'imputato era a conoscenza della costruzione del camino per mano di un non fumista, della fallosa procedura edilizia del camino e dell'assenza di un certificato di collaudo antincendio che avrebbe permesso di rilevare il difetto di costruzione), essa avrebbe dovuto concludere che l'imputato, nella sua veste di presidente e persona di riferimento per la gestione della capanna, aveva assunto, in nesso di causalità con l'incendio, un comportamento colpevolmente negligente, oltrepassando i limiti del rischio ammissibile, per aver concesso l'uso della struttura ai custodi con facoltà di utilizzare il camino. Ritenendo invece che l'imputato non fosse colpevole di incendio colposo, la CARP avrebbe violato l'art. 222 cpv. 1 CP.
Fondata, come visto (v. supra consid. 3.3.1-3.3.5), su critiche all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove che non hanno trovato accoglimento, la censura di violazione del diritto federale risulta infondata.
3.4. In sintesi di quanto precede, il ricorso è infondato, in quanto si basa su una premessa - ovvero che il controllo antincendio avrebbe permesso di identificare il difetto all'origine dell'incendio - che non è stata dimostrata e in quanto la sua contestazione relativa alla violazione dell'art. 222 cpv. 1 CP si basa su fatti che non sono stati accertati.
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 13 luglio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Antonini