Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_73/2026
Sentenza del 9 marzo 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
patrocinata dall'avv. Emanuele Ganser,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (contributi condominiali),
ricorso contro il decreto emanato il 14 gennaio 2026
dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2026.1).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 3 ottobre 2025 la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ ha promosso nei confronti di A.________ un'azione creditoria volta al pagamento di contributi condominiali insoluti. Il 2/5 dicembre 2025 A.________ ha presentato la propria risposta con domanda riconvenzionale. Mediante un'ordinanza 18 dicembre 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile tale allegato e ha assegnato a A.________ " un termine di 20 giorni per munirsi di un rappresentante legale, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente notificato al giudice, mancando il quale gliene sarà nominato uno d'ufficio ", con la precisazione che l'assegnazione del termine per sanare l'atto viziato sarebbe stato impartito direttamente al patrocinatore.
A.________ ha impugnato tale ordinanza con reclamo 5 gennaio 2026, chiedendo di concedere l'effetto sospensivo al proprio rimedio. Mediante decreto 14 gennaio 2026 il Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto tale istanza, " il gravame risultando d'acchito manifestamente privo di possibilità di esito favorevole ".
2.
Con ricorso in materia civile datato 21 gennaio 2026 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, postulando in via principale di accordare l'effetto sospensivo al proprio reclamo cantonale e in via subordinata di rinviare la causa all'autorità inferiore " per nuovo giudizio conforme al diritto ". Egli ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al suo ricorso in materia civile " sospendendo in particolare l'esecuzione del termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore ".
Con decreto 26 gennaio 2026 la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso in materia civile già in via supercautelare è stata respinta. Mediante osservazioni 9 febbraio 2026 la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ si è opposta alla misura d'urgenza per la procedura ricorsuale federale.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Con scritto datato 21 febbraio 2026 il ricorrente ha indicato che, con ordinanza 11 febbraio 2026, il Pretore del Distretto di Lugano aveva sospeso la causa creditoria ai sensi dell'art. 126 CPC, sospensione che "impedisce [...] al Pretore di dare esecuzione alle conseguenze sanzionatorie minacciate dall'ordinanza - segnatamente la nomina d'ufficio del patrocinatore e la dichiarazione di inammissibilità della risposta sostanziale - per tutta la sua durata". A dire del ricorrente, tuttavia, il suo interesse giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF è mantenuto, dato che il suo ricorso ha per "oggetto l'annullamento della decisione del Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del 14 gennaio 2026, che ha negato l'effetto sospensivo al reclamo avverso l'ordinanza del 18 dicembre 2025. Tale decisione non è stata revocata, né modificata, né resa priva di oggetto da alcun atto successivo. L'ordinanza di sospensione ex art. 126 CPC è un atto autonomo del Pretore che non si pronuncia sull'ordinanza del 18 dicembre 2025 né sulla decisione del Tribunale d'appello del 14 gennaio 2026: entrambe restano in vigore con piena efficacia giuridica."
3.
La questione dell'interesse attuale a ricorrere (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF) può in ogni modo essere lasciata aperta, dato che il ricorso, come si vedrà, risulta in ogni caso manifestamente inammissibile.
Il ricorrente lamenta la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost. Sostiene che il suo reclamo non sarebbe manifestamente privo di possibilità di esito favorevole e che l'autorità inferiore avrebbe quindi dovuto concedergli l'effetto sospensivo. Egli non tiene tuttavia conto del fatto che il decreto qui impugnato, che rifiuta di conferire effetto sospensivo al suo reclamo, non pone fine al procedimento. Tale decreto è infatti una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 134 II 192 consid. 1.3), immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 134 II 192 consid. 1.4), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) nemmeno con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tale condizione sia adempiuta, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Nel gravame all'esame il ricorrente accenna a un " danno irreversibile " che deriverebbe dai " costi di patrocinio forzato ", dimenticando che il pregiudizio dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica e che un mero inconveniente fattuale, quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi, non costituisce un tale danno (DTF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1). La possibilità di un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non risulta in modo manifesto nemmeno dal decreto impugnato né dalla natura della causa (v. sentenza 5A_830/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.2, con rinvio alla sentenza 4A_356/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 1.4).
Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, va ritenuto manifestamente inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 9 febbraio 2026 dell'opponente; v. sentenza 5A_53/2024 del 6 marzo 2024 consid. 3) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura del Distretto di Lugano.
Losanna, 9 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini