Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_127/2025
Sentenza del 23 marzo 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
May Canellas, Pontarolo, Giudice supplente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Stefania Vecellio,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dagli avv.ti Michele Micheli e Matteo Simona,
opponente.
Oggetto
contratto di assicurazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (ZR2 23 38).
Fatti
A.
A.a. Il 29 maggio 2019 B.________ ha stipulato con la A.________ SA un contratto di assicurazione per l'auto targata xxx (polizza yyy), di sua proprietà. La copertura assicurativa infortuni (passeggeri) prevedeva che, in caso di decesso d'un passeggero a causa d'infortunio, l'assicurazione versava una prestazione di fr. 50'000.00. Al contratto erano allegate le Condizioni generali di assicurazione (CGA) Assicurazione di veicoli a motore (edizione 01.2015).
A.b. L'11 gennaio 2021 B.________ e la moglie C.________ hanno deciso di recarsi a fare delle spese. Mentre faceva manovra per uscire dal parcheggio di casa, il marito, che era alla guida, ha perso il controllo del veicolo e ha investito la moglie. II corpo di quest'ultima è stato trovato, esanime, incastrato sotto la parte anteriore interna della ruota destra del veicolo. II 6 agosto 2021 l'assicurato ha notificato il sinistro alla A.________ SA chiedendo il versamento di fr. 50'000.00 a causa del decesso della moglie. L'11 agosto 2021 la A.________ SA s'è opposta alla richiesta, poiché la donna non poteva essere ritenuta passeggera, né, dunque, una persona assicurata.
B.
B.a. Previo ottenimento dell'autorizzazione ad agire, con petizione del 18 maggio 2022 B.________ ha convenuto dinnanzi al Tribunale regionale Bernina la A.________ SA per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di fr. 50'000.00 oltre interessi. La convenuta si è opposta integralmente alla petizione. Con sentenza del 12 gennaio 2023, notificata con motivazione l'11 maggio 2023, il Tribunale regionale ha parzialmente accolto la petizione e condannato l'assicurazione a versare all'attore fr. 25'000.00 oltre interessi.
B.b. Con appello del 12 giugno 2023 la A.________ SA ha chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'azione con conseguente revisione delle spese giudiziarie. Con risposta all'appello e appello incidentale del 28 agosto 2023, B.________ ha proposto il rigetto dell'appello, e domandato, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente la petizione, e in subordine di condannare l'assicurazione al versamento di fr. 47'500.00 oltre interessi. Statuendo il 5 febbraio 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone dei Grigioni ha respinto l'appello principale e accolto parzialmente quello incidentale, riformando la sentenza impugnata nel senso di condannare l'assicurazione al versamento di fr. 40'000.00 oltre interessi. La Corte cantonale ha reputato altamente verosimile che la moglie stesse per salire in auto e l'ha così ritenuta una passeggera secondo il contratto di assicurazione e relative CGA in concreto applicabili.
C.
Con ricorso in materia civile del 12 marzo 2025 la A.________ SA postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione con adeguamento delle spese processuali e ripetibili per ogni grado di giurisdizione, e in subordine l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Con risposta del 22 aprile 2025 B.________ ha proposto il rigetto del gravame. L'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto
1.
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il rimedio è ricevibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). " Manifestamente inesatto " significa in questo ambito " arbitrario " (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie, che si scosta da quella accertata, non possono essere considerate (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di aver accertato in modo manifestamente inesatto i fatti e in violazione dell'art. 95 LTF, di non aver considerato prove decisive (perizie, verbali, rapporto REGA) e di aver violato gli art. 8 CC, 39 LCA e 55 CPC.
3.1. La Corte cantonale ha accertato i fatti fondandosi principalmente sul rapporto dell'incidente della circolazione della Polizia cantonale dei Grigioni del 3 febbraio 2021, non contestato dalle parti. Dopo essere salito sul proprio veicolo, parcheggiato nell'autorimessa situata sul lato sinistro della sua abitazione, e aver acceso il motore, l'attore avrebbe inserito la retromarcia per spostarsi nel piazzale antistante e consentire alla moglie di salire a bordo. In quel momento, si sarebbe verificata una collisione contro il muro dell'abitazione. Egli avrebbe quindi inserito la marcia in avanti e percorso circa dieci metri. Al loro sopraggiungere, gli agenti di polizia avevano rilevato una traccia di pneumatico visibile, probabilmente stampata dal profilo dello stesso in fase di retromarcia, e ritrovato il corpo della moglie incastrato sotto la parte anteriore interna della ruota destra del veicolo. Non era stato tuttavia possibile ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.
La perizia privata dall'ing. D.________ del 18 luglio 2022, prodotta dall'assicurazione, ha rilevato l'assenza di tracce d'urto sulla parte anteriore della carrozzeria dell'auto che avrebbero permesso di provare una collisione frontale con il corpo della moglie, e non chiariva dove si trovava la moglie al momento dell'impatto, né chi avesse aperto la portiera anteriore destra dell'auto, limitandosi a indicarne l'apertura durante la collisione con il muro. La sua seconda perizia privata, del 2 agosto 2022, incentrata sulla ricostruzione della collisione avvenuta tra l'auto e la moglie, premetteva che la dinamica del sinistro non poteva essere ricostruita senza lacune e formulava per il resto delle ipotesi alternative. Siccome le perizie private non escludevano un investimento in retromarcia, né uno in avanti, in assenza di altri riscontri per la Corte cantonale non era possibile stabilire con certezza la dinamica dell'investimento della moglie.
Infine, la Corte cantonale ha accertato che dal rapporto della Polizia cantonale del 3 febbraio 2021, dal decreto di abbandono del 21 giugno 2021 e dal verbale di interrogatorio del 12 gennaio 2021 dell'attore si evinceva che i coniugi volevano recarsi a fare delle compere e che egli voleva far salire la moglie sul veicolo a tale scopo. Era dunque altamente verosimile che, al momento del sinistro, la donna stesse per salire a bordo del veicolo, a prescindere da come fosse stata investita. Ciò trovava conferma nella dichiarazione del marito di averla cercata nei pressi della casa subito dopo l'incidente prima di notare il suo corpo sotto il veicolo e nel fatto che la portiera fosse aperta. Le perizie di parte non permettevano di confutare la versione fornita dall'assicurato e attestata dai documenti agli atti. Per i giudici cantonali egli aveva così reso verosimile, in modo preponderante, che l'incidente si era verificato nel piazzale davanti all'abitazione, mentre la moglie si accingeva a entrare nel veicolo per recarsi insieme a lui a fare delle commissioni.
3.2.
3.2.1. Secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA), segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1). In una lite sulle prestazioni contrattuali l'assicurato e l'assicuratore hanno ciascuno il proprio tema probatorio e devono recare al riguardo la prova principale. Ciò vale anche quando i temi probatori si contrappongono nella stessa causa. In relazione all'avverarsi del caso assicurativo, la giurisprudenza presume che di regola sussista una difficoltà probatoria, tale da giustificare una riduzione del grado di prova richiesto a quello della verosimiglianza preponderante (art. 40 LCA; DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.1 e 3.3; sentenza 4A_183/2022 del 16 aprile 2024 consid. 5).
3.2.2. L'art. 8 CC ripartisce l'onere probatorio e conferisce il diritto alla prova e alla controprova. Il giudice viola l'art. 8 CC in particolare quando omette o rifiuta di assumere prove relative a fatti pertinenti e regolarmente allegati, oppure quando considera come esatte le allegazioni non provate di una parte malgrado la loro contestazione da parte dell'altra (DTF 114 II 289 consid. 2a). Per contro, l'art. 8 CC non prescrive quali misure probatorie debbano essere ordinate (DTF 127 III 519 consid. 2a), né indica al giudice come formarsi il proprio convincimento (DTF 128 III 22 consid. 2d). Quando, apprezzando le prove agli atti, il giudice si è convinto che un'allegazione di fatto è stata provata, la questione inerente alla ripartizione dell'onere probatorio diviene senza oggetto: si tratta allora di un apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 130 III 591 consid. 5.4; 118 II 142 consid. 3a pag. 147; sentenze 4A_55/2023 del 25 marzo 2024 consid. 3.2; 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.3.2).
3.2.3. Se le parti criticano la valutazione delle prove operata dall'autorità inferiore, il Tribunale federale interviene in tale ambito solo se è arbitraria. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non è dato, se anche un'altra soluzione sia da considerare o sia addirittura preferibile, ma solo se la decisione impugnata è palesemente insostenibile, contraddice chiaramente la situazione reale, viola palesemente una norma o un principio giuridico indiscusso, o contraddice in modo scioccante il comune senso di giustizia (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 16 consid. 2.1 entrambe con rinvii). La valutazione delle prove non è quindi già arbitraria se non corrisponde alla rappresentazione del ricorrente, ma solo se è palesemente insostenibile (DTF 141 III 564 consid. 4.1; 135 II 356 consid. 4.2.1). Ciò si verifica se il giudice ha evidentemente frainteso il significato e la portata delle prove, se ha trascurato, senza alcuna ragione di fatto, prove importanti ed essenziali per la decisione o se ha tratto conclusioni insostenibili sulla base dei fatti accertati (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3 pag. 135; 140 III 264 consid. 2.3.). Il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato nel gravame perché la valutazione delle prove è arbitraria (DTF 134 II 244 consid. 2.2; sentenza 4A_396/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 2.3). In particolare, non è sufficiente citare singoli elementi di prova che devono essere ponderati diversamente rispetto alla decisione impugnata e sottoporre la propria opinione al Tribunale federale in modo appellatorio, come se potesse riesaminare i fatti liberamente (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 116 Ia 85 consid. 2b; sentenza 4A_396/2021 citata consid. 2.3).
3.3.
3.3.1. A detta dell'insorgente la Corte di appello non poteva ammettere con alta verosimiglianza che la moglie stesse per salire in auto al momento dell'incidente, né ritenerla un passeggero; nessuna dichiarazione del marito alla polizia o alla Procura affermerebbe che lei stesse entrando in auto o avesse aperto la portiera; costui l'avrebbe vista l'ultima volta in casa, non nel piazzale; dopo l'urto egli l'avrebbe cercata attorno alla casa e ciò dimostrerebbe che lui non si aspettava di vederla vicino al veicolo.
Così argomentando, tuttavia, l'assicurazione si limita a opporre la propria versione dei fatti a quella della Corte cantonale. L'interessata fa valere che il marito non avrebbe dichiarato che la moglie stesse entrando in auto, né che avesse aperto la portiera. Non è però contestato che i coniugi si proponevano di andare con l'auto a fare delle compere. È possibile che il marito l'avesse vista l'ultima volta in casa, ma la moglie è stata trovata all'esterno, proprio sotto la parte anteriore interna della ruota destra dell'auto; per giunta, al momento della collisione con il muro la portiera anteriore destra era aperta. In simili condizioni la conclusione della Corte di appello secondo cui la moglie stesse per salire in auto non è insostenibile, anche a fronte della ricerca della moglie da parte del marito, dopo l'urto, nei pressi della casa, cioè all'esterno dove si trovava pure l'auto.
3.3.2. La ricorrente fa valere che secondo le perizie tecniche da lei prodotte la portiera sarebbe stata probabilmente socchiusa e aperta dall'interno dal conducente, che in concreto sarebbe plausibile un investimento frontale a bassa velocità della vittima quale pedone, e che sarebbe improbabile che la donna stesse entrando nell'auto.
La Corte cantonale, al riguardo, ha accertato che la prima perizia privata non poteva confermare una collisione frontale con il corpo della moglie in assenza di tracce d'urto sulla parte anteriore della carrozzeria dell'auto, né permetteva di stabilire dove ella si trovasse al momento dell'impatto. La seconda perizia, invece, formulava ipotesi alternative, che la Corte di appello ha ritenuto mere supposizioni, giacché non confortate da altre prove. Con tali considerazioni, la ricorrente non si confronta in modo sufficiente, di modo che le sue censure, finanche carenti di motivazione, sono infruttuose e inidonee a evidenziare un arbitrio nell'accertamento dei fatti operato dai giudici retici secondo cui la moglie, rinvenuta sotto la parte anteriore interna della ruota destra del veicolo, stesse per salirvi a bordo.
3.3.3. Per la ricorrente l'assicurato non avrebbe provato con preponderante verosimiglianza che la moglie stesse salendo sull'auto e la sua qualità di passeggera. L'assicurazione avrebbe fornito una controprova dettagliata tramite delle perizie tecniche, le dichiarazioni del conducente, i dati medici e il rapporto della REGA, che avrebbero permesso di ricostruire alternative plausibili (caduta sul piazzale ghiacciato e successivo investimento) e di scalfire la prova principale della controparte. La Corte retica non avrebbe valutato correttamente tali controprove e avrebbe considerato anche fatti nuovi o ipotesi tardive non allegate correttamente in prima istanza (violazione degli art. 55 e 317 CPC ).
3.3.3.1. Per prima cosa erra l'assicurazione a invocare una violazione dell'art. 8 CC. In concreto, dopo aver apprezzato le prove agli atti, la Corte di appello si è convinta che un'allegazione di fatto (ossia il salire in auto da parte della moglie) è stata provata. La questione inerente alla ripartizione dell'onere probatorio, perciò, diviene senza oggetto. Occorre dunque chinarsi sulla valutazione delle prove operata dalla Corte, che il Tribunale federale esamina solo sotto il profilo dell'arbitrio (cfr. sopra, consid. 3.2.3).
3.3.3.2. La ricorrente ribadisce che il marito avrebbe dichiarato di aver visto la moglie da ultimo in casa e che egli l'avrebbe cercata davanti alla stessa sul piazzale, nei pressi delle scale e dinanzi al garage ove posteggiava l'auto. Inoltre, aggiunge, sarebbe stato l'opponente ad aprire la porta dall'interno e sarebbe molto plausibile e mai contestata dall'assicurato l'ipotesi affacciata nella seconda perizia privata secondo cui egli avrebbe provato ad aprire la portiera dall'interno, il suo piede sarebbe scivolato via dal freno, lui avrebbe schiacciato il pedale dell'acceleratore, sarebbe poi finito contro il muro, e vi sarebbe stato un investimento frontale senza che il marito se ne accorgesse. Infine, la ricorrente evoca anche un possibile scivolamento della moglie sui gradini della scala o sul piazzale ghiacciato, compatibile, a suo dire, con le ferite da lei riportate sul viso e attestate dal rapporto della REGA.
Così argomentando, tuttavia, l'interessata si prefigge di integrare la fattispecie, senza aver validamente richiesto un completamento dello stato di fatto (v. sopra, consid. 2.2), talché il gravame è inammissibile. Ad ogni buon conto, un'ipotesi plausibile non rende ancora arbitraria la valutazione delle prove operata dai giudici retici, fondata su più prove (dichiarazioni dell'opponente, rapporto di polizia e perizia di parte, secondo cui la porta dell'auto era aperta). A torto, altrimenti, l'insorgente si duole d'una mancata contestazione delle sue allegazioni da parte dell'assicurato, già solo perché costui ha allegato e offerto prove per uno scenario diverso, ossia quello in cui egli si è messo alla guida dell'auto per andare a fare la spesa con la moglie e che lei lo stava raggiungendo e salendo in auto. Diversamente da quanto sostenuto nel gravame, infine, i giudici cantonali hanno accertato che la moglie stava entrando nell'auto per recarsi con il marito a fare delle commissioni e non che ella era nella stessa al momento dell'incidente.
4.
La ricorrente contesta l'interpretazione operata dalla Corte cantonale del termine "passeggero" inserito nel contratto di assicurazione del 29 maggio 2019, cui rinviano le condizioni generali di assicurazione e le rimprovera d'aver applicato erroneamente gli art. 301.1 e 302 CGA e la clausola dell'ambiguità.
4.1. Rammentata la cerchia delle persone assicurate secondo l'art. 301.1 CGA (ossia "conducente" e "passeggeri") e che secondo l'art. 302 CGA "sono coperti gli infortuni che colpiscono le persone assicurate in relazione all'utilizzo del veicolo assicurato", per la Corte di appello la copertura assicurativa potrebbe estendersi anche a chi, pur non essendo a bordo, interagisce con il veicolo, e di conseguenza alle persone assicurate che, pur essendo temporaneamente fuori dal veicolo, mantengono un legame funzionale con esso per finalità riconducibili al suo utilizzo. Il termine "passeggero" non è perciò univoco, e, non essendo possibile dissipare il dubbio venutosi a creare in merito alla sua interpretazione, in virtù della clausola dell'ambiguità tali disposizioni vanno lette a sfavore di chi le ha redatte. In concreto, dunque, la moglie rientrava nella cerchia delle persone assicurate.
4.2.
4.2.1. Obiettivo dell'interpretazione del contratto è, innanzitutto, accertare la volontà reale concorde delle parti (cfr. art. 18 cpv. 1 CO). Decisiva è in primo luogo la volontà reale e comune delle parti contraenti. Se tale volontà non può essere accertata, le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento e cioè come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3). Il senso di un testo, apparentemente chiaro, non è per forza determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore letterale di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che esso non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal significato letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1; 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvii).
4.2.2. Il tribunale deve considerare lo scopo regolativo della norma contrattuale perseguito dal dichiarante, così come il destinatario della dichiarazione poteva e doveva comprenderlo in buona fede (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1). Di conseguenza, per l'interpretazione di una disposizione contrattuale redatta da una parte contraente è determinante quale obiettivo regolativo l'altra parte contraente avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente riconoscere nella clausola in esame come parte contrattuale in buona fede. Di principio, si deve presumere che il destinatario della dichiarazione possa supporre che il dichiarante miri a una regola ragionevole e adeguata (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1, con rinvii). L'esame di un'interpretazione oggettiva delle dichiarazioni di volontà è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente, mentre di principio esso è vincolato agli accertamenti dell'autorità cantonale riguardanti i fatti esterni e la consapevolezza e la volontà interna delle parti coinvolte (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 148 III 57 consid. 2.2.1, con rinvii; 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvii).
4.2.3. Per il contratto di assicurazione, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu stipulata, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco (art. 33 LCA). Spetta all'assicuratore limitare con precisione la portata dell'obbligo che intende assumere (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2, con rinvii; sull'applicazione dell'art. 33 LCA, sentenza 4A_153/2015 del 25 giugno 2015 consid. 4.1). La regola dell'ambiguità è applicata solo in via sussidiaria quando tutti gli altri mezzi di interpretazione falliscono (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2). Non basta quindi che le parti discutano il significato di una dichiarazione; piuttosto è necessario che la dichiarazione possa essere in buona fede intesa in modi diversi e che non sia possibile eliminare il dubbio con gli altri mezzi di interpretazione. Il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione della regola dell'ambiguità come questione di diritto (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2, con rinvii).
4.3. Secondo la ricorrente sarebbero assicurati in virtù dell'art. 301.1 CGA "conducente" e "passeggeri" e, conformemente all'art. 302 CGA, sarebbero coperti gli infortuni che colpiscono le persone assicurate in relazione all'utilizzo del veicolo. La Corte di appello non avrebbe interpretato il termine "passeggero", né verificato se la vittima fosse una "persona assicurata" (cioè una passeggera), e avrebbe così esteso il concetto di "passeggero" che sarebbe chiaro nel linguaggio comune e riferito a chi è a bordo del veicolo.
4.3.1. Nella fattispecie per l'assicurato il termine "passeggero" sarebbe applicabile anche a chi sta salendo in auto: per la ricorrente, solo a chi è all'interno della stessa. Tra le parti, dunque, non vi è consenso. La Corte cantonale non consta aver indagato in modo approfondito il significato di "passeggero": l'ha piuttosto interpretato considerando l'art. 302 CGA secondo cui sono coperti quegli infortuni che "colpiscono le persone assicurate in relazione all'utilizzo del veicolo assicurato".
Orbene, "passeggero" è sia aggettivo, sia sostantivo. Quale aggettivo assume tra l'altro tali significati: "Che passa per un determinato luogo, che vi si reca in visita anche con una breve sosta"; "Che si trova su un mezzo di trasporto al fine di esser condotto in un determinato luogo". Quale sostantivo si riferisce segnatamente a " Chi transita per un determinato luogo nel corso di un viaggio o di uno spostamento compiuto per motivi di lavoro, di commercio o, anche, di svago, di conoscenza; passante, viaggiatore, viandante, turista", a un "Cliente, ospite di un albergo", a "Chi per lo più dietro pagamento di una tariffa, si serve di un mezzo di trasporto, generalmente pubblico, per raggiungere una determinata località", o a "chi viaggia a bordo di un mezzo di locomozione" (cfr. SALVATORE BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Vol. XII, Torino 1995, pag. 756-757, accezioni n. 7, 8, 10 e 11 della voce "passeggero"; TULLIO DE MAURO, Grande dizionario italiano dell'uso, Vol. IV, Torino 1999, pag. 858, voce "passeggero"). Il vocabolario online della TRECCANI, citato dalla ricorrente, espone quale prima accezione del sostantivo "passeggero": "Persona che è di passaggio in un luogo, forestiero; e più spesso, viandante, passante" (cfr.
www.treccani.it, consultato il 24 febbraio 2026). Perciò, "passeggero", sia esso aggettivo o sostantivo, ha vari significati: non solo quello di "chi viaggia su nave, aereo o altro mezzo di trasporto" (che - diversamente da quanto preteso dalla ricorrente - non consta essere il significato prediletto dall'uso generale e quotidiano della lingua italiana), ma anche, ad esempio, quello di "Chi transita per un determinato luogo nel corso (...) di uno spostamento compiuto per motivi di (...) commercio o, anche, di svago (...); passante, viaggiatore, viandante".
4.3.2. In concreto, non giova alla ricorrente evocare il termine "Insassen", a suo dire inserito nella versione tedesca delle condizioni generali, o addurre che lo scopo principale dell'assicurazione infortuni passeggeri sarebbe di natura complementare, applicabile per chi fa trasporti con mezzi aziendali o trasporta passeggeri stranieri o passeggeri non assicurati. Per tacere che i fatti allegati sono nuovi e come tali inammissibili (cfr. sopra, consid. 2.2), in concreto si tratta di interpretare il termine "passeggero", inserito nel contratto di assicurazione concluso, in italiano, tra le parti, non nelle CGA. In esito a un'interpretazione letterale del termine, pertanto, non si può dire che esso sia univoco come preteso dalla ricorrente.
4.3.3. Per l'insorgente l'estensione della copertura a chi non sarebbe ancora salito in auto comporterebbe un ampliamento arbitrario della stessa, trasformando l'assicurazione infortuni passeggeri in una copertura generale per pedoni che si troverebbero coinvolti in un incidente con il veicolo assicurato, per altre persone quali amici o parenti che salirebbero prima o dopo sul veicolo, per i vicini di casa, per i bambini che giocano su un parcheggio, o per i meccanici.
Ora, per tacere che, così argomentando, l'insorgente evoca fattispecie diverse da quella qui in esame, irrilevanti per la risoluzione del caso concreto, la critica non regge. Intanto, essa ignora i molteplici significati del termine "passeggero", riferibile pure a una persona che "passa per un determinato luogo" o "che vi si reca in visita anche con una breve sosta", ovvero a un "passante" oppure ancora a un "viaggiatore ": tutte accezioni, queste, che non hanno alcun legame con l'essere in un mezzo di trasporto. In secondo luogo, in concreto il contratto di assicurazione copre quegli infortuni che "colpiscono le persone assicurate in relazione all'utilizzo del veicolo assicurato" (art. 302 CGA). Il termine "utilizzo" si estende pure all'impiego del veicolo quando è ancora o è già parcheggiato (DTF 133 III 675 consid. 3.4 pag. 682: "utilisation"). Il fatto che l'assicurazione valga pure per veicoli non in movimento non porta a derivare in modo indubitabile che per "passeggeri" si possa e/o debba intendere solo chi è all'interno di un veicolo, a maggior ragione ove passeggero nel significato di viaggiatore può essere riferito anche a chi sta salendo (o uscendo) da un mezzo di trasporto. Visto il tenore del contratto di assicurazione e delle CGA, pertanto, in concreto non si può concludere che la copertura assicurativa per "passeggeri" valesse solo per le persone all'interno dell'automobile e non anche per quelle persone che vi stanno salendo.
4.3.4. L'interessata obietta che la fattispecie si differenzia da quella della DTF 133 III 675, citata dalla Corte di appello. In quella fattispecie il Tribunale federale aveva accertato che "les occupants" non erano "seulement couverts lorsqu'ils se trouvent dans le véhicule, mais aussi lorsqu'ils y montent ou en descendent, ou lorsqu'ils portent secours" (DTF 133 IIII 675 consid. 3.4). È così corretto che in concreto la polizza e le condizioni generali di assicurazione non prevedono una copertura esplicita per le persone assicurate quando salgono e scendono dall'auto, e che esse indicano quale persone assicurate solo il "conducente" e i "passeggeri". Il contratto del 29 maggio 2019, però, assicura "passeggeri", non occupanti ("occupants"). In secondo luogo, lo si ripete, il termine "passeggero" ha più accezioni che nel caso che ci occupa, in difetto di altri elementi, possono essere considerate per stabilire il suo significato negli accordi contrattuali raggiunti tra le parti. Esso può essere riferito a una persona che viaggia a bordo di un veicolo, ma anche a un passante, a un viaggiatore; termine, questo, riferibile anche a chi viaggia e sta per salire su un veicolo.
4.4. In definitiva il termine "passeggero" può essere in concreto compreso in buona fede in due modi diversi, senza che il dubbio possa essere sciolto mediante altri strumenti interpretativi. In simili condizioni, e conformemente ai principi di interpretazione, la Corte cantonale era abilitata a ricorrere alla clausola dell'ambiguità e a interpretare gli accordi contrattuali a sfavore dell'assicurazione che li ha redatti nel senso che essi prevedono tra le persone assicurate anche coloro che si accingono a salire in auto.
5.
In conclusione il gravame, in quanto ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, in quanto richieste ( art. 66 e 68 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni.
Losanna, 23 marzo 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti