Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_715/2024
Sentenza del 17 gennaio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Müller,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa,
ricorrenti,
contro
1. D.________,
2. E.________,
patrocinati dagli avv.ti Raffaello Balerna e
Mattia Bordignon,
Municipio di U.________,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.154).
Fatti
A.
D.________ e E.________ sono comproprietari della particella vvv ubicata in via www nel Comune di U.________, sulla quale si trova un edificio e un piccolo fabbricato. Il fondo è attribuito alla zona residenziale semiestensiva (R3b) e confina a sud con la particella xxx, appartenente a F.________. Con sentenza del 23 luglio 2020 (n. 52.2019.68) il Tribunale cantonale amministrativo aveva confermato l'annullamento da parte del Consiglio di Stato di una licenza edilizia rilasciata per un primo progetto ai citati comproprietari.
B.
Il 5 maggio 2021 D.________ e E.________ hanno presentato una nuova domanda di costruzione per edificare una palazzina di cinque appartamenti (da 3 ½ locali), previa demolizione degli edifici esistenti. Essa prevede la costruzione di un volume articolato su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno interrato, destinato tra l'altro a un'autorimessa (con 10 posteggi), che sarà raggiungibile da via www mediante una rampa e darà accesso anche al garage (con 8 posti) da realizzare sulla particella xxx. Al progetto si sono opposti C.________, A.________ e B.________, comproprietari del fondo confinante yyy. Raccolto l'avviso cantonale favorevole, il 21 ottobre 2021 il Municipio ha concesso la licenza edilizia, subordinandola ad alcune condizioni, decisione confermata il 15 marzo 2023 dal Consiglio di Stato. Adito dai citati vicini, con giudizio del 4 novembre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. Il progetto, che ha rielaborato parzialmente quello precedente, è stato nuovamente inoltrato in parallelo a una domanda di costruzione sulla confinante particella xxx (oggetto della parallela sentenza n. 52.2023.153, anch'essa del 4 novembre 2024).
C.
Avverso la sentenza n. 52.2023.154 A.________, B.________, ed C.________ inoltrano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarla poiché la procedura sarebbe stata viziata dall'intervento del Sindaco, subordinatamente poiché il progetto non potrebbe essere realizzato per il mancato rilascio della licenza edilizia sulla confinante particella xxx; in via ancora più subordinata postulano di annullare la decisione impugnata.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).
1.2. Presentato contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.
1.3. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 II 337 consid. 2.2). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.
1.4. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, queste disposizioni sono esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesivi di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2). Le norme del diritto federale sono esaminate d'ufficio e liberamente dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.1).
2.
2.1. Riguardo ad asserite eventuali interferenze nella procedura di rilascio del permesso da parte del Sindaco nonostante la sua astensione, i giudici cantonali hanno accertato ch'egli non ha preso parte né alla discussione né alla decisione di rilascio della licenza edilizia. Hanno stabilito inoltre che dagli atti non emerge che, in precedenza, egli abbia trattato la domanda di costruzione. Hanno quindi ritenuto inconsistente la generica obiezione ricorsuale secondo cui la licenza edilizia sarebbe soltanto l'ultimo atto formale di un processo più lungo, delegato ai collaboratori dell'Ufficio tecnico, che sottostà al Sindaco. Hanno aggiunto che, per di più, l'edilizia privata non ricade nell'amministrazione generale, né risulta peraltro che fosse o sia attribuita al Sindaco.
2.2. Al riguardo i ricorrenti si limitano a ribadire il supposto intervento "inopportuno" del Sindaco, in supporto agli istanti in licenza. Osservano che, anche se formalmente egli parrebbe essersi astenuto lasciando la sala in occasione della discussione inerente al rilascio della licenza edilizia, l'influsso e l'interferenza di un sindaco, al loro dire amico dei vicini, sarebbe comunque assai importante. Sostengono, in maniera del tutto generica, che la Corte cantonale avrebbe misconosciuto tale realtà. Affermano che sarebbe "evidente" che la delibera municipale sul rilascio o il diniego di una licenza edilizia sarebbe una pura formalità, un semplice avallo di tutta una serie di atti concreti precedenti. Chiedono che, pertanto, il Tribunale federale tenga conto del non meglio specificato contesto nel quale si sarebbe svolto il rilascio della licenza, annullando la decisione impugnata.
2.3. Con tali generiche, appellatorie e quindi inammissibili congetture e supposizioni (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1 in fine; 148 IV 205 consid. 2.6), non sorrette da alcun indizio concreto, i ricorrenti non dimostrano minimamente che la procedura di rilascio della licenza edilizia sarebbe stata viziata. Né essi sostengono che, al riguardo, la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria o che si sarebbe in presenza di una valutazione arbitraria delle prove (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
3.
3.1. I ricorrenti, accennano in maniera generica alla parallela sentenza relativa alla domanda di costruzione sul fondo xxx (n. 52.2023.153). Osservano che la Corte cantonale non si sarebbe avveduta che con detta decisione essa ha rinviato gli atti di quella causa al Consiglio di Stato affinché richieda all'istante dei piani di smaltimento delle acque meteoriche e chiare nonché delle canalizzazioni, aggiornati in base alle risultanze della necessaria relazione idrogeologica. Ne deducono che il progetto qui in esame non potrà pertanto essere realizzato se non in concomitanza con quello previsto sul fondo xxx, ritenuto che i due progettati edifici sono collegati da un unico accesso.
3.2. La critica è priva di fondamento. La Corte cantonale ha sottolineato infatti che il progetto in esame è stato inoltrato parallelamente a quello previsto sul fondo xxx. Ciò poiché la nuova palazzina disterà solo 1.50 m dal confine con tale fondo e che la sua proprietaria si è assunta quindi la distanza mancante di 3 m, allo scopo di poter rispettare quella minima di 9 m tra edifici imposta dall'art. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR), arretrando il suo nuovo stabile dal confine fino a m 7.50. La relazione tecnica del progetto precisa che se il nuovo edificio sul fondo xxx non dovesse essere costruito immediatamente, la proprietaria si impegna a demolire quello esistente in modo da ottenere la distanza minima. Il Municipio ha quindi stabilito che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere demolita la parte di costruzione sul fondo xxx che non rispetta tale distanza. La Corte cantonale ha ritenuto ammissibile e necessaria tale condizione, che garantisce anche il coordinamento tra i due progetti edilizi a livello esecutivo, visto che l'edificazione della nuova palazzina con l'autorimessa sulla particella vvv, che darà l'accesso al futuro stabile sul fondo xxx, dovrà avvenire per prima.
I ricorrenti non si confrontano con queste argomentazioni, né tentano di dimostrarne l'arbitrarietà, limitandosi a osservare che sorgerebbero "dubbi" sull'eventuale demolizione della costruzione ubicata sul fondo xxx. Le critiche, appellatorie, sono inammissibili (art. 42 LTF).
3.3. Gli insorgenti adducono che la progettata costruzione non rispetterebbe le distanze previste dall'art. 8 NAPR, anche tenendo conto del citato accordo tra i vicini, poiché nel computo non sarebbe stato considerato il "passaggio (strada) " che consente di raggiungere il fondo xxx da via www tra le particelle vvv e zzz. Criticano che, nella precedente sentenza del 23 luglio 2020 (n. 52.2019.68, consid. 4.3), il Consiglio di Stato e la Corte cantonale, in base ai piani relativi al progetto dell'epoca, hanno accertato che si tratta di un semplice accesso privato, peraltro solo pedonale, che non richiama il rispetto di alcuna distanza da confine o tra edifici.
I ricorrenti ammettono tuttavia che l'invocato passaggio non è più censito come strada, al loro dire poiché sarebbe cambiato il sistema di registrazione a registro fondiario, osservando ch'esso sarebbe ancora visibile nella planimetria. Riconoscono nondimeno che, attualmente, si tratta, effettivamente, di un passaggio pedonale con scala di accesso al fondo xxx. Secondo i giudici cantonali esso è riconducibile a un impianto sotterraneo che non sporge dal terreno e che non richiama quindi distanze, fattispecie definita dai ricorrenti quale sotterfugio dei promotori. Asserendo semplicemente che il passaggio consentirebbe il transito con autoveicoli, essi non dimostrano per nulla che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti.
3.4. La Corte cantonale ha poi rilevato che il citato accordo tra i proprietari andrà annotato nel registro degli indici del Comune conformemente all'art. 8 cpv. 3 NAPR, sottolineando che tale iscrizione ha comunque solo valore dichiarativo, non costitutivo. I ricorrenti non contestano tale conclusione, limitandosi a osservare che dovrà essere chiarito quando è avvenuta o avverrà l'iscrizione.
Riguardo alle servitù prediali esistenti, i ricorrenti indicano che faranno valere il rispetto dei loro diritti nella sede civile.
4.
4.1. La Corte cantonale ha poi respinto le critiche, sotto il profilo fattuale, inerenti al preteso accesso insufficiente alla strada pubblica. Ha accertato che non vi è ragione per non ritenere sufficientemente garantito in fatto l'accesso da via www, strada di servizio a fondo cieco, che serve meno di una trentina di abitazioni. Ha condiviso la valutazione del Comune, secondo cui questo percorso stradale, che i veicoli dovranno percorrere per un tratto limitato a una settantina di metri, largo almeno 5-6 m e per lo più rettilineo (al di là della curva), sarà in grado di assorbire il traffico indotto dai nuovi posteggi sul fondo vvv e anche dal garage sotterraneo del futuro stabile sul fondo xxx (10 + 8 interni e 3 esterni). Non emergono infatti difficoltà per eventuali casi d'incrocio fra veicoli o con pedoni e ciclisti, né sarebbe ravvisabile perché la rampa inclinata sul fondo vvv, che sboccherà perpendicolarmente a via www (larga in quel punto fino a quasi 7 m), potrà seriamente compromettere la circolazione stradale.
4.2. I ricorrenti non contestano di per sé questi accertamenti fattuali, limitandosi a riproporre le loro perplessità. Osservano soltanto che la strada di quartiere dovrà sopportare un traffico accresciuto, circostanza che non inficia tuttavia la conclusione della Corte cantonale. Riguardo alla rampa di accesso, essi precisano di non voler più insistere sulla questione.
4.3. Con riferimento ai posteggi, ritenuti sufficienti dai giudici cantonali sulla base delle norme dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e da quanto richiesto dall'art. 44 cpv. 1 lett. a NAPR, a maggior ragione visto che sull'altro lato di via www vi è un posteggio pubblico con almeno un'altra decina di parcheggi, i ricorrenti osservano semplicemente, in maniera del tutto appellatoria e quindi inammissibile, che si sarebbe in presenza di un numero "inconsistente" di parcheggi esterni.
5.
5.1. La Corte cantonale ha ritenuto infine che in concreto non emerge alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni della Sezione protezione aria, acqua e suolo, che ha preavvisato favorevolmente il concetto di smaltimento delle acque meteoriche proposto con il progetto edilizio in esame, ritenendolo conforme al Piano generale per lo smaltimento delle acque, anche sulla base di una perizia idrogeologica, mentre ha ritenuto di natura civile altre doglianze addotte dai ricorrenti.
5.2. Al riguardo essi osservano soltanto che un ritorno delle acque meteoriche non potrebbe essere escluso e che, al loro dire, contrariamente agli accertamenti specialistici, sarebbe probabile. Rilevando che la citata relazione tecnica non sarebbe una vera e propria perizia come da loro richiesto, essi non dimostrano che, non ordinando l'allestimento di ulteriori perizie, le autorità avrebbero proceduto a un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1).
6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di U.________, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 17 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri