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Ticino Tribunale della pianificazione 31.01.2000 90.1998.32

31 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·421 mots·~2 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.98.00032

Lugano 31 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliere

Tito Ponti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 1998 di

__________ __________ __________, __________,  rappr. da: st.leg. __________ e Associati, __________ __________ __________ __________,   

contro  

la risoluzione __________ dicembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR del comune di __________ (revisione 1995)

                                         rilevato che nel ricorso di seconda istanza la ricorrente chiede l’inserimento dei mappali n. __________ e __________RFD __________ nella zona edificabile (per il computo degli indici), contrariamente alla decisione impugnata del Consiglio di Stato che ne chiedeva l’attribuzione alla “zona degli spazi liberi”;

                                         vista l’udienza del 15 maggio 1998 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della variante che il Comune si è impegnato ad elaborare;

                                         preso atto che la nuova variante di PR ha sostanzialmente recepito le censure ricorsuali, in particolare inserendo il mappale n. __________nella zona edificabile (per il computo degli indici);

                                         che con scritto 13 settembre 1999 la ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di ripetibili”;

                                         considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi d'oggetto, rispettivamente d'interesse giuridico;

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),

                                         che in concreto soccombente è il Cantone che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali;

                                         che venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da un avvocato;

                                         che tutto considerato, visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr. 1.500.-- pare adeguato;

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) di ripetibili al ricorrente.

     3.   Intimazione:         - Avv. __________ __________, per la ricorrente;          - Municipio di __________          - Consiglio di Stato, Bellinzona          - Sezione pianificazione urbanistica,                               Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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