Incarto n. 90.98.00032
Lugano 31 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 1998 di
__________ __________ __________, __________, rappr. da: st.leg. __________ e Associati, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione __________ dicembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR del comune di __________ (revisione 1995)
rilevato che nel ricorso di seconda istanza la ricorrente chiede l’inserimento dei mappali n. __________ e __________RFD __________ nella zona edificabile (per il computo degli indici), contrariamente alla decisione impugnata del Consiglio di Stato che ne chiedeva l’attribuzione alla “zona degli spazi liberi”;
vista l’udienza del 15 maggio 1998 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della variante che il Comune si è impegnato ad elaborare;
preso atto che la nuova variante di PR ha sostanzialmente recepito le censure ricorsuali, in particolare inserendo il mappale n. __________nella zona edificabile (per il computo degli indici);
che con scritto 13 settembre 1999 la ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di ripetibili”;
considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi d'oggetto, rispettivamente d'interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),
che in concreto soccombente è il Cantone che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali;
che venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da un avvocato;
che tutto considerato, visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr. 1.500.-- pare adeguato;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) di ripetibili al ricorrente.
3. Intimazione: - Avv. __________ __________, per la ricorrente; - Municipio di __________ - Consiglio di Stato, Bellinzona - Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario