Incarto n. 15.2017.105
Lugano 18 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 4 dicembre 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento della rendita trimestrale della PI 1 di cui egli è titolare;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con il ricorso in esame RI 1 contesta la comunicazione della PI 1 del 22 novembre 2017, con cui essa gli conferma la validità del pignoramento della sua rendita di vecchiaia fino a nuovo avviso dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano;
che il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF consente di contestare solo i provvedimenti degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, o di altri organi ufficiali dell’esecuzione forzata (come l’amministrazione speciale del fallimento);
che la PI 1 non è un organo ufficiale sicché le sue comunicazioni non sono impugnabili con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;
che al riguardo il ricorso in esame è quindi inammissibile;
che il ricorrente chiede d’altronde l’annullamento del pignoramento della rendita trimestrale della PI 1 di cui è beneficiario;
ch’egli pretende infatti che tale trattenuta si è estinta in seguito al pagamento delle esecuzioni per cui è stata ordinata, come risulta dal conteggio allestito dall’UE il 20 ottobre 2017 (doc. C accluso al ricorso);
che, però, il conteggio in questione riguarda unicamente il gruppo di pignoramento n. 2 (composto delle esecuzioni dell’__________ n. __________, dell’__________ n. __________ e della __________ n. __________), a favore del quale la rendita dell’escusso è stata pignorata il 15 settembre 2016;
che successivamente la rendita è stata oggetto di un pignoramento complementare d’ufficio il 16 gennaio 2017 a beneficio del “gruppo” n. 3, composto dell’esecuzione n. __________ della __________ (essendosi rivelato insufficiente il provento della realizzazione dei veicoli dell’escusso pignorati il 19 novembre 2015) e di un ulteriore pignoramento il 3 aprile 2017 in favore del gruppo n. 4, composto delle esecuzioni n. __________ della __________ e n. __________ del __________);
che entrambi i pignoramenti sono ancora in corso, il secondo fino al 3 aprile 2018, siccome le tre citate esecuzioni non sono ancora state interamente pagate;
che, di conseguenza, interposto mesi dopo l’esecuzione dei pignoramenti in questione il ricorso non solo è tardivo (e dunque inammissibile), ma ad ogni modo è infondato, il pagamento delle esecuzioni formanti il gruppo n. 2 non avendo estinto i pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 3 e 4;
che visto l’esito del ricorso, non è necessario notificarlo ai procedenti, ciò che vale anche per la sentenza odierna (cfr. art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad
.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.