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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.2017 15.2017.105

December 18, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·624 words·~3 min·4

Summary

Pignoramento di una rendita vecchiaia dell’escusso. Ricorso contro la comunicazione dell’ente debitore della rendita. Pagamento delle esecuzioni di un gruppo. Sussistenza della trattenuta per i gruppi successivi

Full text

Incarto n. 15.2017.105

Lugano 18 dicembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 4 dicembre 2017 da

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento della rendita trimestrale della PI 1 di cui egli è titolare;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con il ricorso in esame RI 1 contesta la comunicazione della PI 1 del 22 novembre 2017, con cui essa gli conferma la validità del pignoramento della sua rendita di vecchiaia fino a nuovo avviso dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano;

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF consente di contestare solo i provvedimenti degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, o di altri organi ufficiali dell’esecuzione forzata (come l’amministrazione speciale del fallimento);

                                         che la PI 1 non è un organo ufficiale sicché le sue comunicazioni non sono impugnabili con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;

                                         che al riguardo il ricorso in esame è quindi inammissibile;

                                         che il ricorrente chiede d’altronde l’annullamento del pignoramento della rendita trimestrale della PI 1 di cui è beneficiario;

                                         ch’egli pretende infatti che tale trattenuta si è estinta in seguito al pagamento delle esecuzioni per cui è stata ordinata, come risulta dal conteggio allestito dall’UE il 20 ottobre 2017 (doc. C accluso al ricorso);

                                         che, però, il conteggio in questione riguarda unicamente il grup­po di pignoramento n. 2 (composto delle esecuzioni dell’__________ n. __________, dell’__________ n. __________ e della __________ n. __________), a favore del quale la rendita del­l’escusso è stata pignorata il 15 settembre 2016;

                                         che successivamente la rendita è stata oggetto di un pignoramento complementare d’ufficio il 16 gennaio 2017 a beneficio del “gruppo” n. 3, composto dell’esecuzione n. __________ della __________ (essendosi rivelato insufficiente il provento della realizzazione dei veicoli dell’escusso pignorati il 19 novembre 2015) e di un ulteriore pignoramento il 3 aprile 2017 in favore del gruppo n. 4, composto delle esecuzioni n. __________ della __________ e n. __________ del __________);

                                         che entrambi i pignoramenti sono ancora in corso, il secondo fino al 3 aprile 2018, siccome le tre citate esecuzioni non sono ancora state interamente pagate;

                                         che, di conseguenza, interposto mesi dopo l’esecuzione dei pignoramenti in questione il ricorso non solo è tardivo (e dunque inammissibile), ma ad ogni modo è infondato, il pagamento delle esecuzioni formanti il gruppo n. 2 non avendo estinto i pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 3 e 4;

                                         che visto l’esito del ricorso, non è necessario notificarlo ai procedenti, ciò che vale anche per la sentenza odierna (cfr. art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione ad   

                                         .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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