Incarto n. 15.2012.118
Lugano 29 novembre 2012 CJ/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 24 settembre 2012 di
RI 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento notificato il 25 settembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 patrocinato dall’ PA 2
viste le osservazioni 22 ottobre di PI 1 e 23 ottobre 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il patrocinatore della ricorrente risulta iscritto nell’albo degli avvocati del Canton Grigioni (www.gr.ch/DE/publikationen/
staatskalender/Seten/Staatskalendersuche.aspx?authorityID=129312) ed è quindi autorizzato a rappresentarla nella presente procedura (art. 15 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR] e 4 LLCA);
che la ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto delle spese ch’essa afferma di sostenere per permettere alla figlia Beatrice di studiare all’università di Bristol;
che secondo la cifra II/6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), le spese per l’istruzione dei figli maggiorenni agli studi (oltre al mantenimento di base) sono riconosciute solo fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale), ciò che non comprende la formazione universitaria (cfr. DTF 98 III 34 ss.; CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons. 5.1);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– __________; – .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.