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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.11.2012 15.2012.118

November 29, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·405 words·~2 min·3

Summary

Minimo di esistenza. Ricorso. Legittimazione del patrocinatore del ricorrente iscritto nell'albo degli avvocati di un cantone svizzero. Spese per l'istruzione dei figli maggiorenni agli studi

Full text

Incarto n. 15.2012.118

Lugano 29 novembre 2012 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 24 settembre 2012 di

RI 1 patrocinata dall’avv. PA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento notificato il 25 settembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 patrocinato dall’ PA 2  

viste le osservazioni 22 ottobre di PI 1 e 23 ottobre 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il patrocinatore della ricorrente risulta iscritto nell’albo degli avvocati del Canton Grigioni (www.gr.ch/DE/publikationen/

                                         staats­­­kalender/Seten/Staatskalendersuche.aspx?authorityID=129312) ed è quindi autorizzato a rappresentarla nella presente procedura (art. 15 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR] e 4 LLCA);

                                         che la ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto delle spese ch’essa afferma di sostenere per permettere alla figlia Beatrice di studiare all’università di Bristol;

                                         che secondo la cifra II/6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), le spese per l’istruzione dei figli maggiorenni agli studi (oltre al mantenimento di base) sono riconosciute solo fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale), ciò che non comprende la formazione universitaria (cfr. DTF 98 III 34 ss.; CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons. 5.1);

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  __________; –  .  

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.