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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.2009 15.2009.141

18 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·811 mots·~4 min·2

Résumé

Avviso di pignoramento pervenuto all'escusso dopo la data fissata per il pignoramento. Ricorso diventato privo di oggetto in seguito all'emissione di un nuovo avviso di pignoramento. Nessuna indennità riconosciuta al ricorrente

Texte intégral

Incarto n. 15.2009.141

Lugano 18 dicembre 2009 FP/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2009 di

RI 1  

contro l’operato dell’ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ nell’ambito dell’ esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1  

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 per un credito di fr. 5'619.20, il 26 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha emanato nei confronti dell’avv. RI 1 l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il giorno 2 dicembre 2009;

                                         che contro tale atto insorge l’avv. RI 1 con ricorso del 14 dicembre 2009, asserendo che il relativo avviso gli è stato inviato per posta B e ricevuto da lui soltanto in data 3 dicembre 2009, ossia il giorno seguente al previsto pignoramento;

                                         che ciò ha potuto accadere, secondo il ricorrente, siccome l’avviso di pignoramento è stato inviato dall’ufficio troppo tardi, perché potesse arrivare in tempo, ma non solo in tempo per il 2 dicembre 2009, bensì almeno circa una settimana prima del citato pignoramento, affinché egli avesse la possibilità di eventualmente saldare il presunto debito;

                                         che in seguito, assevera il ricorrente, l’ufficio è pure riuscito, senza nemmeno rendersi conto del suo errore, a convocarlo presso i suoi uffici per il 10 dicembre 2009, convocazione alla quale egli non ha però potuto dare seguito per ragioni di salute, atteso comunque che la citazione era inopportuna per i motivi esposti in precedenza;

                                         che nel frattempo egli non ha avuto il tempo di scrivere all’UEF per questa convocazione, atteso che ha anche altre cose da fare;

                                         che secondo il ricorrente, l’Ufficio non ha “clamorosamente applicato il diritto in materia corretta”, ciò che gli ha cagionato un danno, al punto da giustificare il riconoscimento a suo favore di una indennità per ripetibili di fr. 150.-;

                                         che in definitiva, conclude il ricorrente, l’impugnato avviso di pignoramento va annullato, con necessità di rifarne uno nuovo;

                                         che in data 16 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha provveduto ad annullare l’avviso di pignoramento previsto per il 2 dicembre, rifissandolo con lettera raccomandata per il 13 gennaio 2010;

                                         che in questo modo il ricorso diventa privo di oggetto nella misura in cui il ricorrente pretende di ricevere un nuovo avviso di pignoramento (art. 24b cpv. 1 LPR);

                                         che per quanto riguarda la richiesta del ricorrente volta alla rifusione a suo favore di una indennità di fr. 150.- per non avere l’UEF applicato correttamente il diritto materiale, vale la pena di ricordare che in virtù dell’art. 62 cpv. 2 OTLEF nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF non si assegnano indennità;

                                         che già per questa ragione il ricorso va perciò su questo punto disatteso, ritenuto del resto che eventuali pretese risarcitorie nei confronti __________ ex art. 5 cpv. 1 LEF per presunte inadempienze dell’ufficio di esecuzione vanno, se del caso, fatte valere in altra sede;

                                         che, in ogni modo, contrariamente a quanto frettolosamente preteso nel ricorso, l’ufficio non ha violato alcuna norma – peraltro nemmeno specificata nel ricorso - inviando all’escusso il 26 novembre 2009, ancorché per posta semplice, l’avviso di pignoramento per il 2 dicembre 2009, ritenuto che se lo stesso avviso è stato effettivamente recapito soltanto il 3 dicembre 2002, come preteso nel gravame, ciò non è certo imputabile all’Ufficio, cui sarebbe finanche bastato avvisare l’interessato del pignoramento il giorno prima (art. 90 LEF);

                                         che, stando al ricorso, l’insorgente è comunque stato poi convocato presso gli uffici dell’UEF di __________ per il 10 dicembre 2009;

                                         che l’asserzione del ricorrente di non avere potuto recarvisi per ragioni di salute non solo non risulta comprovata (ad esempio da un certificato medico), ma nemmeno è stata resa verosimile;

                                         che in definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario;

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e, come visto, non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________;

                                         - __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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