Incarto n. 15.2009.141
Lugano 18 dicembre 2009 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2009 di
RI 1
contro l’operato dell’ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ nell’ambito dell’ esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 per un credito di fr. 5'619.20, il 26 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha emanato nei confronti dell’avv. RI 1 l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il giorno 2 dicembre 2009;
che contro tale atto insorge l’avv. RI 1 con ricorso del 14 dicembre 2009, asserendo che il relativo avviso gli è stato inviato per posta B e ricevuto da lui soltanto in data 3 dicembre 2009, ossia il giorno seguente al previsto pignoramento;
che ciò ha potuto accadere, secondo il ricorrente, siccome l’avviso di pignoramento è stato inviato dall’ufficio troppo tardi, perché potesse arrivare in tempo, ma non solo in tempo per il 2 dicembre 2009, bensì almeno circa una settimana prima del citato pignoramento, affinché egli avesse la possibilità di eventualmente saldare il presunto debito;
che in seguito, assevera il ricorrente, l’ufficio è pure riuscito, senza nemmeno rendersi conto del suo errore, a convocarlo presso i suoi uffici per il 10 dicembre 2009, convocazione alla quale egli non ha però potuto dare seguito per ragioni di salute, atteso comunque che la citazione era inopportuna per i motivi esposti in precedenza;
che nel frattempo egli non ha avuto il tempo di scrivere all’UEF per questa convocazione, atteso che ha anche altre cose da fare;
che secondo il ricorrente, l’Ufficio non ha “clamorosamente applicato il diritto in materia corretta”, ciò che gli ha cagionato un danno, al punto da giustificare il riconoscimento a suo favore di una indennità per ripetibili di fr. 150.-;
che in definitiva, conclude il ricorrente, l’impugnato avviso di pignoramento va annullato, con necessità di rifarne uno nuovo;
che in data 16 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha provveduto ad annullare l’avviso di pignoramento previsto per il 2 dicembre, rifissandolo con lettera raccomandata per il 13 gennaio 2010;
che in questo modo il ricorso diventa privo di oggetto nella misura in cui il ricorrente pretende di ricevere un nuovo avviso di pignoramento (art. 24b cpv. 1 LPR);
che per quanto riguarda la richiesta del ricorrente volta alla rifusione a suo favore di una indennità di fr. 150.- per non avere l’UEF applicato correttamente il diritto materiale, vale la pena di ricordare che in virtù dell’art. 62 cpv. 2 OTLEF nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF non si assegnano indennità;
che già per questa ragione il ricorso va perciò su questo punto disatteso, ritenuto del resto che eventuali pretese risarcitorie nei confronti __________ ex art. 5 cpv. 1 LEF per presunte inadempienze dell’ufficio di esecuzione vanno, se del caso, fatte valere in altra sede;
che, in ogni modo, contrariamente a quanto frettolosamente preteso nel ricorso, l’ufficio non ha violato alcuna norma – peraltro nemmeno specificata nel ricorso - inviando all’escusso il 26 novembre 2009, ancorché per posta semplice, l’avviso di pignoramento per il 2 dicembre 2009, ritenuto che se lo stesso avviso è stato effettivamente recapito soltanto il 3 dicembre 2002, come preteso nel gravame, ciò non è certo imputabile all’Ufficio, cui sarebbe finanche bastato avvisare l’interessato del pignoramento il giorno prima (art. 90 LEF);
che, stando al ricorso, l’insorgente è comunque stato poi convocato presso gli uffici dell’UEF di __________ per il 10 dicembre 2009;
che l’asserzione del ricorrente di non avere potuto recarvisi per ragioni di salute non solo non risulta comprovata (ad esempio da un certificato medico), ma nemmeno è stata resa verosimile;
che in definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e, come visto, non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________;
- __________.
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.