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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.2005 15.2005.92

28 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·892 mots·~4 min·3

Résumé

Comminatoria di fallimento. Notifica alla segretaria personale di un membro del consiglio di amministrazione della società escussa con firma collettiva.

Texte intégral

Incarto n. 15.2005.92

Lugano 28 settembre 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 29 luglio 2005 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei precetti esecutivi n° __________, rispettivamente __________, __________, __________, __________, __________ e __________ emessi contro la ricorrente da:

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 rappr. da RA 2 5. PI 5 6. PI 6 rappr. da RA 3 7. PI 7 rappr. dall’RA 4  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Tra il 27 aprile 2004 e il 4 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso a carico di “RI 1 membro PI 8, __________”, i 7 menzionati precetti esecutivi, i quali, tra il 28 aprile e l’8 luglio 2005, sono tutti stati ritirati dalla segretaria S__________ senza che la stessa abbia interposto opposizione al momento della consegna.

                                  B.   Nell’esecuzione n° __________, l’CO 1 ha poi notificato la comminatoria di fallimento il 28 aprile 2005 sempre nelle mani della segretaria __________. Successivamente sono state notificate le comminatorie di fallimento n° __________ e __________ il 30 maggio 2005, rispettivamente il 16 giugno 2005 (non è dato di sapere a chi siano state consegnate, poiché la ricorrente non le ha prodotte).

                                  C.   Il 29 luglio 2005, allegando di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni solo il 27 luglio 2005, la società escussa, a mezzo di ricorso, ha chiesto il loro annullamento, per il motivo che i precetti esecutivi sarebbero stati notificati in modo irregolare, ossia nelle mani della segretaria personale di PI 8 la quale non sarebbe però stata abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escussa.

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2005, l’CO 1 sottolinea di essersi limitato ad emettere le comminatorie di fallimento e i precetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dai procedenti.

Considerando

in diritto:

                                   1.   La tempestività del ricorso è dubbia, siccome la ricorrente non ha sostenuto né dimostrato come e quando è venuta a conoscenza dei provvedimenti impugnati. La questione può però rimanere indecisa poiché il ricorso è comunque manifestamente infondato.

                                   2.   Se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione degli atti esecutivi si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), indipendentemente dal diritto di firma: è pertanto valida la notifica a un rappresentante della società, sebbene sia abilitato a firmare solo collettivamente con un’altro rappresentante (cfr. DTF 65 III 73 s.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 65). Ciò vale per la notifica sia dei precetti esecutivi (art. 72 cpv. 1 LEF) che delle comminatorie di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF).

                                         In concreto, la notifica degli atti impugnati avrebbe pertanto potuto avvenire nelle mani di PI 8 se fosse stato presente al momento dell’intimazione – ciò che però non è stato allegato –, poiché egli è iscritto a registro di commercio quale membro del consiglio di amministrazione dell’escussa con firma collettiva a due (cfr. doc. B).

                                   3.   Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, op. cit., n. 9 ad art. 65; Gilliéron, op. cit., n. 45 s. ad art. 65).

                                         Nel caso concreto, secondo le stesse affermazioni della ricorrente, le notifiche contestate sono avvenute alla sede della società escussa (__________) nelle mani di __________, segretaria alle dipendenze del membro del consiglio di amministrazione PI 8. Esse sono pertanto valide ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 LEF.

                                         Non risulta pertanto necessario verificare se __________ era – o è tuttora – anche alle dipendenze dell’escussa, come sarebbe legittimo pensare, siccome appare poco verosimile che ella abbia continuato a lavorare per la ditta individuale di PI 8 dopo il suo fallimento, dichiarato già il 16 marzo 2005.

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 65, 161 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 29 luglio 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. RA 1, __________;

                                         – PI 1, __________;

                                         – PI 2, __________;

                                         – PI 3, __________;

                                         – RA 2, __________;

                                         – PI 5, __________;

                                         – RA 3, __________;

                                         –RA 4, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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