Incarto n. 15.2005.92
Lugano 28 settembre 2005 CJ/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 29 luglio 2005 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei precetti esecutivi n° __________, rispettivamente __________, __________, __________, __________, __________ e __________ emessi contro la ricorrente da:
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 rappr. da RA 2 5. PI 5 6. PI 6 rappr. da RA 3 7. PI 7 rappr. dall’RA 4
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Tra il 27 aprile 2004 e il 4 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso a carico di “RI 1 membro PI 8, __________”, i 7 menzionati precetti esecutivi, i quali, tra il 28 aprile e l’8 luglio 2005, sono tutti stati ritirati dalla segretaria S__________ senza che la stessa abbia interposto opposizione al momento della consegna.
B. Nell’esecuzione n° __________, l’CO 1 ha poi notificato la comminatoria di fallimento il 28 aprile 2005 sempre nelle mani della segretaria __________. Successivamente sono state notificate le comminatorie di fallimento n° __________ e __________ il 30 maggio 2005, rispettivamente il 16 giugno 2005 (non è dato di sapere a chi siano state consegnate, poiché la ricorrente non le ha prodotte).
C. Il 29 luglio 2005, allegando di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni solo il 27 luglio 2005, la società escussa, a mezzo di ricorso, ha chiesto il loro annullamento, per il motivo che i precetti esecutivi sarebbero stati notificati in modo irregolare, ossia nelle mani della segretaria personale di PI 8 la quale non sarebbe però stata abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escussa.
D. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2005, l’CO 1 sottolinea di essersi limitato ad emettere le comminatorie di fallimento e i precetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dai procedenti.
Considerando
in diritto:
1. La tempestività del ricorso è dubbia, siccome la ricorrente non ha sostenuto né dimostrato come e quando è venuta a conoscenza dei provvedimenti impugnati. La questione può però rimanere indecisa poiché il ricorso è comunque manifestamente infondato.
2. Se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione degli atti esecutivi si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), indipendentemente dal diritto di firma: è pertanto valida la notifica a un rappresentante della società, sebbene sia abilitato a firmare solo collettivamente con un’altro rappresentante (cfr. DTF 65 III 73 s.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 65). Ciò vale per la notifica sia dei precetti esecutivi (art. 72 cpv. 1 LEF) che delle comminatorie di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF).
In concreto, la notifica degli atti impugnati avrebbe pertanto potuto avvenire nelle mani di PI 8 se fosse stato presente al momento dell’intimazione – ciò che però non è stato allegato –, poiché egli è iscritto a registro di commercio quale membro del consiglio di amministrazione dell’escussa con firma collettiva a due (cfr. doc. B).
3. Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, op. cit., n. 9 ad art. 65; Gilliéron, op. cit., n. 45 s. ad art. 65).
Nel caso concreto, secondo le stesse affermazioni della ricorrente, le notifiche contestate sono avvenute alla sede della società escussa (__________) nelle mani di __________, segretaria alle dipendenze del membro del consiglio di amministrazione PI 8. Esse sono pertanto valide ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 LEF.
Non risulta pertanto necessario verificare se __________ era – o è tuttora – anche alle dipendenze dell’escussa, come sarebbe legittimo pensare, siccome appare poco verosimile che ella abbia continuato a lavorare per la ditta individuale di PI 8 dopo il suo fallimento, dichiarato già il 16 marzo 2005.
4. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 65, 161 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 29 luglio 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– avv. RA 1, __________;
– PI 1, __________;
– PI 2, __________;
– PI 3, __________;
– RA 2, __________;
– PI 5, __________;
– RA 3, __________;
–RA 4, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario